Il Comune di Montecalvo Irpino legittimato a negare l’impianto di biometano
Pubblicato il: 1/16/2026
Gli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno hanno rappresentato Finanza Agevolata s.r.l. L’avvocato Anna Rita Celeste ha assistito il Comune di Montecalvo Irpino.
Con la sentenza n. 120/2026, pubblicata il 7 gennaio 2026 (RG 1740/2025), il Consiglio di Stato – Sezione Quarta ha definitivamente respinto l’appello proposto da Finanza Agevolata s.r.l. contro il Comune di Montecalvo Irpino e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco. In discussione vi era l’annullamento della determinazione SUAP n. 48 del 3 maggio 2024, che aveva espresso esito negativo sul progetto di realizzazione di un impianto di biometano da 500 Sm3/h in agro del Comune irpino, località Contrada Malvizza.
Il contenzioso riguarda la domanda avanzata da Finanza Agevolata s.r.l., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, volta ad ottenere il titolo abilitativo semplificato (PAS) per la costruzione dell’impianto in area agricola, presentata il 9 giugno 2023 presso il SUAP comunale. Il diniego era stato motivato da incompatibilità urbanistica e dalla previsione di una superficie edificata (oltre 18.000 mq) largamente eccedente il massimo consentito dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), fissato in 540 mq per la zona agricola ordinaria.
La determinazione negativa del SUAP era stata impugnata dinanzi al TAR Campania, sezione di Salerno, che, con sentenza n. 222/2025, aveva riconosciuto la legittimità del diniego per ragioni di incompatibilità urbanistica. L’appello avanzato dalla società mirava ad ottenere un diverso inquadramento normativo, richiamando il favore legislativo e sovraordinato per gli impianti a fonti rinnovabili, in particolare le previsioni del d.lgs. 199/2021, che sanciscono la possibilità di realizzare tali impianti nelle zone agricole.
La decisione del Consiglio di Stato ruota attorno a un duplice profilo giuridico: da un lato, viene riconosciuto che il d.lgs. 199/2021 prevale sulle previsioni urbanistiche locali di mero azzonamento, rendendo di regola ammissibili gli impianti a fonti rinnovabili anche in aree agricole; dall’altro, si pone un limite alla deroga alle regole comunali, poiché gli impianti rimangono comunque soggetti al rispetto dei parametri urbanistico-edilizi locali, come il rapporto tra superficie territoriale e superficie costruita. Nel caso di specie, la superficie prevista dal progetto di Finanza Agevolata s.r.l. risultava sei volte superiore al massimo edificabile previsto dal PUC, lasciando insanabile l’incompatibilità urbanistica tra il progetto e la disciplina locale.
Il Consiglio di Stato, in coerenza con questi principi, ha respinto l’appello, affermando che la procedura PAS non può legittimare interventi che ledano i parametri urbanistici vigenti, confermando quindi il diniego opposto dal Comune. La sentenza cristallizza che, in assenza di variante urbanistica, non è consentita la realizzazione di impianti che superino i limiti edificatori imposti dalla pianificazione comunale, anche in presenza di disposizioni nazionali favorevoli alle energie rinnovabili.
In conseguenza della soccombenza, Finanza Agevolata s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese legali, quantificate in complessivi euro 10.000, di cui 5.000 euro in favore del Comune di Montecalvo Irpino e 5.000 euro al Ministero dell’Interno.

