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AGCM ottiene la conferma della sanzione antitrust contro Volkswagen


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi hanno assistito Codacons; gli avvocati Tommaso Salonico, Luisa Torchia e Nicolle Purificati hanno rappresentato Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group Italia S.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 126/2026 (n. 5396/2024 RG), ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen Group Italia S.p.a. contro la decisione che aveva confermato la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), relativa alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal gruppo automobilistico tedesco tra il 2009 e il 2015.

La vicenda trae origine dal provvedimento Agcm n. 26137 del 4 agosto 2016, con cui si accertava che Volkswagen aveva commercializzato sul mercato italiano veicoli diesel omologati grazie a un impianto di manipolazione capace di alterare i risultati delle emissioni in sede di prova, abbinando a ciò la divulgazione di informazioni ingannevoli sul carattere ecologico dei prodotti. Per tali condotte veniva irrogata una sanzione di cinque milioni di euro, nella misura massima prevista dalla legge.

Volkswagen aveva contestato la decisione Agcm davanti al Tar Lazio, deducendo tra l'altro la violazione del principio del ne bis in idem in ragione di una preesistente sanzione penale inflitta in Germania dalla Procura di Braunschweig per fatti ritenuti sostanzialmente coincidenti. La domanda di annullamento era stata respinta dal Tar con sentenza n. 6920/2019 e la società aveva proposto appello.

Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell'UE una serie di quesiti interpretativi relativi all'applicazione del ne bis in idem nelle sanzioni amministrative per pratiche scorrette, ottenendo una risposta articolata nel settembre 2023 (causa C-27/22).

All’esito del rinvio pregiudiziale europeo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2791/2024, aveva ritenuto insussistenti gli estremi per l’applicazione del ne bis in idem, escludendo l’identità dei fatti oggetto dei due procedimenti e confermando la sanzione Agcm. Volkswagen ha quindi presentato ricorso per revocazione contro tale sentenza, fondando la propria pretesa sulla presunta erroneità delle valutazioni relative all’identità dei fatti e al rispetto dei principi dettati dalla Corte europea, nonché sulla supposta violazione di giudicato rispetto ai criteri fissati dalla Corte di Giustizia.

Il Consiglio di Stato ha confermato l’inammissibilità dei motivi dedotti da Volkswagen. La pronuncia argomenta che il ricorso per revocazione, per essere accolto, deve fondarsi su errori di fatto determinanti e non su errori di valutazione giuridica o apprezzamenti delle risultanze processuali, come invece avvenuto nel caso di specie. Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia ha carattere interpretativo e non costituisce giudicato sostanziale sui fatti, la cui competenza resta riservata al giudice nazionale.

Il collegio ha sottolineato che gli ordinamenti nazionali possono limitare l’accesso al rimedio della revocazione alle sole ipotesi eccezionali previste dalla legge, escludendo il caso in cui il giudice si sia discostato da indicazioni della Corte di Giustizia nell’ambito di rinvio pregiudiziale. Dal punto di vista giuridico, la questione chiave ha riguardato la precisa delimitazione dell’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem, che la Corte di Giustizia collega all’identità di fatti materiali oggetto di accertamento nei diversi procedimenti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i procedimenti sanzionatori tedesco e italiano differissero per oggetto e destinatari, in particolare poiché l’autorità italiana ha accertato ulteriori condotte riferite specificamente al mercato e ai consumatori italiani.

La decisione ha effetti immediati e diretti sia sul piano giuridico che su quello economico: il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile e le società appellanti condannate al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite, quantificate in 5.000 euro ciascuna, oltre accessori di legge. La sanzione amministrativa irrogata dall’Agcm rimane dunque definitiva nei confronti di Volkswagen per la vicenda delle pratiche commerciali scorrette sul mercato italiano.