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Bioptika S.r.l. ottiene la conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione alla rivale Pharma-J


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Angela Ferrara hanno rappresentato Pharma-J S.r.l. L’avvocato Mauro Fusco ha assistito Bioptika S.r.l. L’avvocato Guglielmo Ara ha rappresentato ASL Napoli 2 Nord.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 128/2026 (n. r.g. 6801/2025), ha definitivamente respinto il ricorso in appello presentato da Pharma-J S.r.l., confermando quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sentenza n. 5029/2025) nell’ambito della procedura CIG B2B4773E9F indetta dalla ASL Napoli 2 Nord per l’acquisto di tre tomografi a coerenza ottica per ambulatori di oculistica. Le parti coinvolte sono state Pharma-J S.r.l. (aggiudicataria originaria), la stessa ASL e la società Bioptika S.r.l., seconda classificata in gara.

La controversia trova origine nel ricorso di Bioptika, esclusa dalla vittoria della gara per l’acquisto di strumenti diagnostici, che aveva contestato l’aggiudicazione a favore di Pharma-J. Bioptika ha dedotto la non conformità delle apparecchiature offerte dalla concorrente a sei requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis, riguardanti aspetti cruciali come la memorizzazione delle immagini in Direct DICOM, la completa automazione senza joystick, la profondità di scansione, il range di compensazione diottrica, le specifiche sul monitor e la necessità di una lente aggiuntiva. Le doglianze di Bioptika erano incentrate sulla mancata esclusione dell’offerta avversaria e sull’applicazione inappropriata del principio di equivalenza funzionale senza motivazione specifica da parte della Commissione di gara.

In primo grado, il TAR aveva disposto una verificazione tecnica che ha accertato la sussistenza delle difformità lamentate, confermando che il prodotto offerto da Pharma-J non rispettava le caratteristiche tecniche minime richieste. Il TAR aveva sottolineato la totale assenza di una motivazione puntuale sul giudizio di equivalenza funzionale reso dalla Commissione e, ritenendo fondate le doglianze di Bioptika, aveva annullato l’aggiudicazione, privando altresì di efficacia il contratto eventualmente stipulato e obbligando l’amministrazione al riesame con adeguata motivazione.

Pharma-J ha impugnato la sentenza, deducendo la pretesa intempestività del ricorso introduttivo, il superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale da parte del TAR, la correttezza della valutazione di equivalenza nonché la pretesa assenza di un effetto escludente automatico per le carenze contestate, lamentando altresì vizi nella verificazione tecnica istruttoria. Il Consiglio di Stato, nel respingere tutte le doglianze, ha ribadito la piena legittimità dell’operato del TAR, riconoscendo la fondatezza delle censure sulla carenza motivazionale del giudizio di equivalenza funzionale e la necessità, secondo la disciplina di gara, di specifica motivazione anche in assenza di una esplicita indicazione delle finalità connesse a ciascun parametro tecnico.

Il Consiglio di Stato ha riaffermato la necessità, in presenza di offerte difformi rispetto a requisiti tecnici minimi, che la Commissione di gara spieghi – anche in forza del principio di equivalenza – su quali basi ritenga il prodotto meritevole di ammissione, soprattutto dove la disciplina di gara non chiarisca la finalità dei requisiti stessi. L’omissione di motivazione è stata ritenuta vizio decisivo, rendendo ingiustificata l’ammissione dell’offerta di Pharma-J. Sono state quindi respinte anche le domande di Bioptika relative al punteggio e al risarcimento, non essendo automatici né l’esclusione della rivale né la pretesa di aggiudicazione, ma demandando l’esito del procedimento amministrativo al riesame della Commissione secondo i criteri indicati dal giudice.

Alla luce della sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione comporta il venir meno degli effetti economici del contratto a favore di Pharma-J e la necessità per la stazione appaltante di procedere ad una nuova valutazione motivata della conformità delle offerte, in linea con i principi di trasparenza, chiarezza e imparzialità dell’azione amministrativa. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.