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Regione Lombardia ottiene la conferma sulla legittimità degli abbattimenti tariffari


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e Giovanni Francesco Nicodemo hanno rappresentato Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. Gli avvocati Maria Emilia Moretti e Annalisa Santagostino hanno assistito Regione Lombardia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato il 7 gennaio 2026 (n. 129/2026) sull’appello avanzato dal Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. contro Regione Lombardia, relativo ai coefficienti di abbattimento dei compensi spettanti per le prestazioni di ricovero rese nel 2001. Il ricorso, iscritto al n. 4769/2024, mirava alla riforma della sentenza n. 3043/2023 emessa dal TAR Lombardia.

La vicenda origina dal decreto regionale n. 12782/2002, con cui erano stati fissati i coefficienti di abbattimento per gli accreditati in relazione alle prestazioni di ricovero del 2001, a causa del tetto di spesa stabilito dalla deliberazione regionale n. 2806/2000. Il Policlinico di Monza aveva impugnato tale provvedimento, ottenendone l’annullamento dal TAR Lombardia nel 2009 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Successivamente Regione Lombardia, con il decreto n. 5269/2019, reiterava la definizione dei coefficienti di abbattimento, dichiarando di dare attuazione alla sentenza.

Dopo il nuovo atto regionale, il Policlinico di Monza propose ulteriori censure denunciando difetto di motivazione, assenza di adeguata istruttoria e violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione. Si lamentava inoltre la carenza di attività contrattuale tra Regione e le strutture private accreditate e la tardività del provvedimento, che avrebbe creato aspettative di integrale remunerazione delle prestazioni. Le doglianze furono respinte dal TAR Lombardia, che riconobbe la legittimità della regressione tariffaria quale strumento di contenimento della spesa sanitaria e ritenne giustificata la motivazione fondata sulla necessità di non superare lo stanziamento previsto.

La sentenza del TAR pronunciata nel dicembre 2023, respingendo le tesi della società, ha confermato che l’ente pubblico può applicare retroattivamente misure di abbattimento tariffario se ciò avviene in conformità ai criteri già noti e sottoscritti nei contratti tra ASL e strutture accreditate. Per i giudici, il contributo partecipativo del privato non aveva inciso in modo tale da modificare l’esito finale, e il ritardo nell’adozione del provvedimento non comportava, di per sé, illegittimità dell’atto.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ribadito la distinzione tra le censure da proporre in ottemperanza e quelle ordinarie di legittimità, escludendo che vi fossero vizi sostanziali nel decreto regionale impugnato. Gli elementi giuridici chiave hanno riguardato il rispetto del vincolo conformativo derivante dal precedente annullamento per soli motivi procedurali e l’assenza di obblighi ulteriori di motivazione o istruttoria in assenza di nuove circostanze fattuali o contributi istruttori specifici da parte del privato.

La decisione definitiva del Consiglio di Stato sancisce il rigetto dell’appello del Policlinico, confermando la piena legittimità del sistema di abbattimento praticato da Regione Lombardia e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite per € 2.000 oltre oneri di legge. Giuridicamente, si rafforza la validità degli abbattimenti tariffari ex post come strumento di riequilibrio della spesa sanitaria regionale, investendo le strutture private dell’onere di fornire elementi nuovi per innescare un diverso esito amministrativo.