Il Consiglio di Stato conferma Guerrato e Trenitalia sulla legittimità dell’esclusione di LB Facility
Pubblicato il: 1/13/2026
L'avvocato Massimiliano Brugnoletti ha assistito LB Facility S.r.l.; gli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti e Roberto Milia hanno rappresentato Guerrato S.p.A.; gli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero hanno affiancato Trenitalia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso presentato da LB Facility S.r.l. contro Trenitalia S.p.A. e Guerrato S.p.A. riguardo all’esclusione di LB Facility S.r.l. da una procedura di appalto. La controversia, iscritta al numero di registro generale 5564 del 2025 e oggetto della sentenza n. 148/2026, trae origine dall’assegnazione del Lotto 5 di un appalto bandito da Trenitalia S.p.A.
Nello specifico, LB Facility S.r.l. aveva impugnato, innanzi al TAR Lazio, il provvedimento con cui Trenitalia S.p.A. ne aveva disposto l’esclusione per la presenza, nei contratti di avvalimento presentati in gara, di condizioni considerate potestative tali da rendere incerta l’efficacia degli stessi avvalimenti. Successivamente, la società aveva altresì contestato l’aggiudicazione in favore di Guerrato S.p.A. sostenendo, fra l’altro, violazioni di disposizioni normative e il presunto eccesso di potere dell’amministrazione appaltante.
LB Facility aveva quindi richiesto l’annullamento degli atti impugnati. In primo grado, il TAR Lazio aveva respinto le pretese di LB Facility con sentenza n. 10763/2025. Da qui il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, con la società appellante che, tra le varie censure, aveva invocato la violazione dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e delle previsioni di gara, oltre al principio del favor partecipationis. Sia Trenitalia S.p.A. che Guerrato S.p.A. si erano costituite in giudizio chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
L’esame svolto dal Consiglio di Stato ha dato seguito all’orientamento già espresso nella sentenza n. 3233/2025, pronunciata in analogo contenzioso tra le stesse parti e concernente la stessa gara per un diverso lotto. Secondo tale indirizzo, contratti di avvalimento che prevedano la possibilità di immediata decadenza al verificarsi di determinati accadimenti, collegati alle condizioni pattuite, compromettono la stabilità del rapporto contrattuale, creando incertezza sia per la stazione appaltante sia per le altre parti.
Il Collegio ha ritenuto che inserire tali clausole di decadenza nel contratto di avvalimento mina la necessaria stabilità del rapporto con la pubblica amministrazione, elemento considerato essenziale per la partecipazione alle gare pubbliche. Di conseguenza, la scelta di Trenitalia S.p.A. di escludere la concorrente si è rivelata conforme a diritto.
Con la sentenza n. 148/2026, il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello di LB Facility S.r.l. ordinando, altresì, la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Trenitalia S.p.A. e Guerrato S.p.A., liquidate in euro 3.500 ciascuna oltre accessori di legge. La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale sulla necessità di chiarezza e stabilità nei contratti di avvalimento nelle procedure di gara pubblica.

