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Ecotaras ottiene conferma sulle misure di sicurezza nel porto di Taranto


Pubblicato il: 1/13/2026

L'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha assistito Sir S.p.A.; gli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare hanno rappresentato Ecotaras S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con la sentenza n. 149/2026 nel procedimento n. 3415/2025. Al centro del contenzioso vi era il ricorso presentato da Sir S.p.A., concessionaria del servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Taranto, avverso la Capitaneria di Porto di Taranto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Ecotaras S.p.A., controinteressata nel procedimento.

La controversia scaturisce dall’ordinanza n. 589 del 2022 della Capitaneria di Porto di Taranto, che ha introdotto un nuovo regolamento sulla sicurezza e sui servizi marittimi. Sir S.p.A. contestava la legittimità di alcune prescrizioni aggiuntive in materia di prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi nelle operazioni di bunkeraggio, ritenute gravose, sproporzionate e in contrasto con le linee guida ministeriali, in particolare per l'obbligo di avvalersi di servizi antincendio e antinquinamento forniti da soggetti selezionati dall’Autorità marittima, non potendo integralmente svolgere tali servizi tramite propri mezzi e personale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. staccata di Lecce, aveva già rigettato il ricorso, precisando che la normativa ministeriale non sancisce il diritto all’autoproduzione totale del servizio di prevenzione e che, per specificità della situazione locale, era ragionevole che il regolamento introducesse obblighi maggiori.

Sir S.p.A. ha quindi proposto appello, lamentando la violazione delle linee guida ministeriali, del principio di proporzionalità e disparità di trattamento, ritenendo ingiustificata la parificazione delle modalità di prevenzione tra bettoline e grandi raffinerie o depositi costieri, e invocando anche la normativa europea sulla tutela della concorrenza.

Il Consiglio di Stato ha affrontato preliminarmente le eccezioni sollevate da Ecotaras e dalle amministrazioni resistenti, ritenendo infondate sia l’eccezione di irricevibilità che di inammissibilità del ricorso, in quanto il nuovo regolamento produce effetti immediati sull’attività dell’appellante. Nel merito, la decisione riconosce che la circolare ministeriale non impone una disciplina esaustiva sulle modalità di gestione dei servizi antincendio e antinquinamento, lasciando alle Capitanerie di porto margini di regolamentazione anche più rigorosi sulla base delle caratteristiche locali. Si evidenzia che le disposizioni contestate sono giustificate dalle peculiarità ambientali e industriali del porto di Taranto, a presidio di interessi pubblici primari quali tutela dell’ambiente e della salute.

Elemento determinante della decisione è stato il riconoscimento che il regime di autoproduzione del servizio antinquinamento ricorre solo quando le operazioni di bunkeraggio sono rivolte a navi dello stesso armatore, mentre, per servizi offerti a terzi, è legittima la previsione di ulteriori prescrizioni in capo ai concessionari.

Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello di Sir S.p.A., confermando la piena validità del regolamento della Capitaneria di Porto di Taranto. Sir S.p.A. è stata condannata alla refusione delle spese di lite, fissate in 3.000 euro, a favore delle amministrazioni resistenti e della controinteressata, consolidando così la posizione delle autorità portuali e di Ecotaras nel sistema di gestione delle attività di bunkeraggio e dei relativi presidi di sicurezza ambientale e antincendio nel porto di Taranto.