AGER mantiene la tariffa rifiuti escluso il Comune di Altamura dal ricorso
Pubblicato il: 1/13/2026
L’avvocato Agostino Meale ha assistito il Comune di Altamura. Gli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine hanno rappresentato l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Gli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto hanno assistito Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 156/2026 (RG n. 1680/2025), si è pronunciato sul contenzioso tra il Comune di Altamura, ricorrente, e l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., a seguito della determina AGER n. 10 del 10 gennaio 2024 riguardante la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per gli anni 2020-2023 nell’impianto di Conversano. Il Comune di Santeramo in Colle e il Comune di Grumo Appula non si sono costituiti in giudizio.
L’origine della vicenda risale alla decisione di AGER di rideterminare le tariffe di conferimento dei rifiuti nell’ambito dell’ex bacino BA5, con effetti pluriennali e retroattivi, e agli atti collegati del procedimento amministrativo. Il Comune di Altamura, contestando la legittimità e la motivazione di tali provvedimenti, ne aveva chiesto l’annullamento, sollevando numerose censure in punto di istruttoria, motivazione e violazione di legge.
In primo grado, il TAR per la Puglia, con sentenza n. 24 dell’8 gennaio 2025, aveva dichiarato il ricorso del Comune inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, ritenendo la competenza sulla questione affidata all’AGER e osservando che gli eventuali riflessi economici delle tariffe si sarebbero riversati direttamente sugli utenti-cittadini tramite la TARI.
Il Comune di Altamura, appellando la sentenza di primo grado, ha insistito sulla propria legittimazione e sull’esistenza di un interesse concreto a ricorrere, anche in rappresentanza degli interessi della propria comunità amministrata. Ha inoltre riproposto le censure di merito già formulate in primo grado riguardo ai presupposti e alle modalità della determinazione tariffaria e alle richieste economiche della società di gestione.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato i principi enunciati dal TAR: la gestione del ciclo dei rifiuti in Puglia è attribuita in forma associata all’AGER, organo di governo che rappresenta tecnicamente e amministrativamente tutti i comuni associati, che vi partecipano tramite il Comitato dei delegati. Conseguentemente, il singolo Comune non è titolare di una posizione soggettiva diretta e attuale che legittimi l’impugnazione dei provvedimenti dell’AGER, trattandosi di atti che riguardano un interesse generale e non individualmente differenziato. Solo i cittadini utenti, individualmente, possono contestare la legittimità della tariffa quando viene loro richiesta. Inoltre, la posizione del Comune come ente esponenziale non consente una surroga rispetto agli interessi economici dei singoli amministrati.
La sentenza ha dunque respinto l’appello del Comune di Altamura, confermando l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse e precludendo l’esame delle questioni di merito proposte. Dal punto di vista economico, la pronuncia determina che le nuove tariffe restano efficaci e che ogni contenzioso sugli importi può essere promosso solo dagli utenti direttamente interessati. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questioni trattate.

