ERSI prevale sul ricorso del Comune di Bussi per la gestione autonoma del servizio idrico
Pubblicato il: 1/14/2026
Gli avvocati Giandomenico Falcon, Christian Ferrazzi e Francesca Leurini hanno assistito il Comune di Bussi sul Tirino. Gli avvocati Clizia Calamita Di Tria e Maria Cristina Vaccari hanno affiancato l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo (ERSI). L’avvocato Sergio Della Rocca ha rappresentato A.C.A. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato nel contenzioso iscritto al n. 7193/2024 RG, promosso dal Comune di Bussi sul Tirino contro la sentenza n. 169/2024 del TAR Abruzzo – sezione distaccata di Pescara. Il ricorso concerneva il diniego opposto da ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo – al mantenimento della gestione autonoma comunale del servizio idrico integrato, con conseguente richiesta di trasferimento del servizio al gestore unico ACA S.p.A.
La vicenda si è sviluppata a seguito dell’attuazione in Abruzzo del modello di gestione accentrata del servizio idrico, conformemente alla l.r. n. 9/2011, prevedendo l’affidamento della gestione ad ACA S.p.A. per l’ambito territoriale del pescarese. In passato, il Comune di Bussi aveva usufruito di deroghe nazionali per mantenere la propria gestione. Nel 2022, ERSI ha avviato la verifica dei presupposti per la deroga comunale ex art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 e, a seguito dell’istruttoria, ha negato il riconoscimento della gestione autonoma, contestando in particolare la mancata dimostrazione di utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico.
Pertanto, il Comune di Bussi ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Abruzzo, sostenendo l’ingiustizia del diniego e il rischio di peggioramento qualitativo del servizio con il passaggio alla gestione unica. Il TAR ha respinto il ricorso, giudicando non sussistenti i requisiti stabiliti dalla legge per la prosecuzione autonoma della gestione idrica e condannando il Comune al pagamento delle spese. Da qui, l’appello al Consiglio di Stato.
Nel giudizio d’appello, il Comune di Bussi ha sollevato diverse censure, ribadendo l’efficienza della propria gestione, la situazione specifica delle frazioni del territorio (dove alcune abitazioni si avvalgono di privati o di impianti autonomi non collegati alla rete pubblica), e attribuendo i ritardi nell’autorizzazione allo scarico a inerzie regionali. Inoltre, ha eccepito che le presunte carenze contestate da ERSI e ACA S.p.A. non spettano al gestore comunale e che i criteri di eccellenza richiesti non troverebbero fondamento giuridico nella legge. Opposizioni sono state presentate dall’ente regionale e dalla società ACA, che hanno evidenziato una serie di criticità gestionali e il mancato rispetto delle condizioni poste dalla disciplina nazionale.
Le statuizioni pregresse hanno quindi accertato l’assenza dei requisiti cumulativi richiesti dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. 152/2006, per la prosecuzione dell’autonomia gestionale, in particolare l’efficienza e la tutela del corpo idrico, la legittimità del titolo autorizzativo allo scarico e il rispetto delle regolazioni dell’ARERA per il servizio idrico integrato.
Il Consiglio di Stato, entrando nel merito delle doglianze, ha ricostruito minuziosamente la normativa di settore e la sua evoluzione, rilevando che la gestione accentrata costituisce la regola e la deroga comunale deve essere circoscritta ai casi in cui siano rigorosamente comprovati tutti i requisiti legislativi. Dalla documentazione acquisita e dagli atti di causa, è emersa la sussistenza di criticità gestionali nei servizi comunali (utilizzo di fosse Imhoff, frazioni non collettate, autorizzazione allo scarico scaduta, mancato rispetto dei criteri ARERA), che il Comune non è riuscito a superare con le proprie deduzioni.
A fronte di ciò, il Collegio ha respinto l’appello del Comune di Bussi sul Tirino, ritenendo insussistenti le condizioni per la prosecuzione autonoma della gestione idrica comunale e confermando così la legittimità dell’operato dell’ERSI. Sul piano economico e giuridico, la decisione comporta la definitiva attribuzione della gestione idrica comunale al gestore unico, come previsto dal modello accentrato regionale abruzzese. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate in considerazione della complessità della materia.

