Il Comune di Ercolano ottiene la conferma del diniego di sanatoria urbanistica
Pubblicato il: 1/14/2026
Gli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola hanno assistito Total Gest S.p.A.; l’Avvocato Nicola Mainelli ha rappresentato il Comune di Ercolano; l’Avvocato Antonio Maria Di Leva ha difeso il Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 180/2026 (RG n. 8830/2024), ha esaminato il ricorso in appello proposto da Total Gest S.p.A. contro il Comune di Ercolano e nei confronti del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.
L’oggetto del contendere era la richiesta di riforma della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 2754/2024, che aveva in parte respinto l’impugnazione presentata dalla società ricorrente avverso il silenzio-rigetto del Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa a vari manufatti ubicati nel complesso sportivo “Sporting Poseidon” di Ercolano.
La vicenda origina dall’acquisto, da parte di Total Gest S.p.A. nel 2019-2021, di alcuni lotti d’immobili provenienti dalla procedura fallimentare a carico di Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. Relativamente al lotto 4, comprendente campi da tennis e pertinenze, la società acquirente aveva inviato un’istanza di condono edilizio differito nel 2020 ai sensi della legge 47/1985.
Dopo il diniego comunale e l’emanazione di ordinanza di demolizione delle opere abusive (spogliatoi, alloggi, ampliamenti e coperture di varia natura, tutti riferiti ad abusi asseritamente realizzati nel 1985), Total Gest presentava un’ulteriore istanza di sanatoria in conformità urbanistica ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sulla quale si formava il silenzio-rigetto. Total Gest aveva impugnato davanti al TAR non solo l’ordinanza di demolizione, ma anche il silenzio sulla domanda di accertamento di conformità.
Il T.A.R. per la Campania aveva accolto il ricorso limitatamente alla demolizione, ma aveva ritenuto legittimo il silenzio-rigetto (rilevando sia la natura di rigetto implicito di tale silenzio sia la mancanza dei presupposti per la sanatoria, tra cui la doppia conformità delle opere, ovvero la coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e al momento della presentazione della domanda).
Nel corso del giudizio di appello, Total Gest ha insistito sulle censure già svolte in primo grado, sostenendo, tra gli altri argomenti, che il Comune non avrebbe motivato adeguatamente il diniego, che le opere sarebbero conformi alle norme urbanistiche attuali, che non sussisterebbero vincoli paesaggistici e che sarebbe applicabile la disciplina del permesso in deroga.
Il Comune di Ercolano e il Fallimento Deiulemar si sono costituiti in giudizio, quest’ultimo aderendo alle tesi dell’appellante. Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello, ha ribadito la natura di silenzio-diniego dell’inerzia amministrativa sulle istanze di accertamento di conformità edilizia. Secondo i giudici, tale silenzio può essere impugnato esclusivamente per motivi attinenti al merito del diniego, e non per difetti motivazionali o istruttori, stante la sua natura di provvedimento tacito.
Nel merito, è stato evidenziato come la cosiddetta "doppia conformità" delle opere, rispetto al PRG del 1975 allora vigente e al P.U.C. attuale, non sussista: le opere realizzate avevano destinazione sportiva mentre l’area era all’epoca vincolata ad uso agricolo. Di conseguenza, la domanda di sanatoria non poteva essere accolta. Elementi chiave della decisione sono stati dunque il principio della doppia conformità urbanistica, la non retroattività della disciplina del permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001 per abusi già realizzati, e l’irrilevanza di presunti silenzi-assenso o della mancanza di motivazione negli atti taciti. La complessità tecnica della eventuale demolizione non ha inciso sulla valutazione della legittimità del diniego di sanatoria.
In esito al giudizio, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Total Gest S.p.A., confermando la legittimità del silenzio-rigetto emanato dal Comune di Ercolano sull’istanza di accertamento di conformità edilizia. La società appellante è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore del Comune per un importo di 2.000 euro. Le spese tra il Comune e il Fallimento Deiulemar sono state compensate.

