ERSI prevale sulle gestioni autonome: il Consiglio di Stato chiude la porta alle deroghe senza consenso d’ambito
Pubblicato il: 1/16/2026
L’avvocato Giandomenico Falcon, insieme agli avvocati Christian Ferrazzi e Francesca Leurini, ha assistito i Comuni di Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Rocca Pia, Barete, Calascio, Canistro, Capitignano e Castel del Monte. Gli avvocati Clizia Calamita Di Tria e Maria Cristina Vaccari hanno rappresentato l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo. L’avvocato Gabriella Bocchi ha difeso Gran Sasso Acqua s.p.a. Nel giudizio relativo al Comune di Toritto, l’avvocato Agostino Meale ha assistito il Comune appellante, mentre gli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine hanno rappresentato l’AGER Puglia; gli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto hanno difeso Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.
Le sentenze nn. 00159/2026, 00160/2026 e 00161/2026, pubblicate l’8 gennaio 2026 dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, si inseriscono in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato e confermano la piena legittimità dell’azione di ERSI nel processo di superamento delle gestioni autonome del servizio idrico nei piccoli Comuni montani abruzzesi. Le decisioni, che riguardano gli appelli proposti da Alfedena, Anversa degli Abruzzi e Rocca Pia, si affiancano alle ulteriori pronunce nn. 00162/2026, 00163/2026, 00164/2026, 00165/2026 e 00166/2026, tutte pubblicate nella stessa data e relative ai Comuni di Barete, Calascio, Canistro, Capitignano e Castel del Monte. In ciascun caso, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli confermando le sentenze del TAR Abruzzo e ribadendo un principio interpretativo rigoroso dell’art. 147, comma 2‑bis, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006.
Il nodo giuridico centrale riguarda il rinvio operato dalla norma all’art. 148, comma 5, del medesimo decreto. I Comuni appellanti sostenevano che tale rinvio dovesse essere inteso con riferimento alla versione originaria del 2006, che consentiva ai Comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti di mantenere la gestione autonoma senza necessità di un consenso dell’Autorità d’ambito. Da ciò derivava, secondo la loro prospettazione, la consolidazione delle gestioni preesistenti e la loro insuscettibilità di essere condizionate dalla modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 4/2008. Il Consiglio di Stato ha invece affermato, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 11359/2020), che il rinvio deve essere inteso alla formulazione vigente al momento dell’introduzione dell’art. 147, comma 2‑bis, ossia quella novellata nel 2008, che richiede cumulativamente la gestione dell’intero servizio idrico integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. Tale interpretazione è ritenuta l’unica coerente con il principio di unicità della gestione, cardine della disciplina del servizio idrico integrato, e con la volontà legislativa di superare la frammentazione gestionale.
Le sentenze chiariscono inoltre che il consenso richiesto dalla legge non può formarsi per silentium. I Comuni avevano infatti dedotto che l’Autorità d’ambito non si fosse mai espressa sulle loro deliberazioni di prosecuzione della gestione autonoma e che tale inerzia dovesse essere interpretata come assenso. Il Consiglio di Stato ha escluso tale possibilità, osservando che il consenso costituisce un atto autorizzatorio espresso, indispensabile per derogare al modello organizzativo ordinario e non surrogabile da comportamenti omissivi. La mancata contestazione delle gestioni pregresse non può dunque generare un affidamento idoneo a superare un requisito normativo sopravvenuto.
Un ulteriore profilo affrontato riguarda il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 65/2019. I Comuni appellanti avevano sostenuto che tale decisione impedisse di applicare retroattivamente il requisito del consenso alle gestioni autonome già esistenti. Il Consiglio di Stato ha puntualizzato che la Corte costituzionale si riferiva esclusivamente alle gestioni anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, mentre nel caso dei Comuni abruzzesi la questione riguarda la prosecuzione della gestione dopo l’entrata in vigore della disciplina modificata nel 2008, alla quale la norma si applica pienamente.
Parallelamente, la sentenza n. 00157/2026 ha definito il contenzioso relativo al Comune di Toritto, confermando la decisione del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro le determinazioni tariffarie dell’AGER per gli anni 2020‑2023. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Comune, quale componente dell’ente di governo del ciclo dei rifiuti, non può assumere la posizione di soggetto estraneo destinatario delle tariffe, né può agire in sostituzione degli utenti finali, unici titolari dell’interesse economico direttamente inciso.
Nel loro complesso, le decisioni pubblicate l’8 gennaio 2026 delineano un orientamento uniforme e stringente: nei servizi pubblici locali a rete, la gestione unitaria rappresenta il modello ordinario e le deroghe sono ammissibili solo in presenza di requisiti rigorosi, da accertarsi in modo puntuale e non suscettibili di interpretazioni estensive. I Comuni non possono invocare prassi pregresse, inerzie amministrative o interpretazioni favorevoli per sottrarsi a un quadro normativo che impone un’organizzazione accentrata e attribuisce agli enti d’ambito un ruolo centrale e insostituibile nella governance del servizio idrico e del ciclo dei rifiuti. Le sentenze confermano così la piena legittimità dell’azione di ERSI e degli enti di governo, rafforzando un modello gestionale improntato all’efficienza, all’uniformità e alla coerenza con la disciplina nazionale.

