Geodis ottiene dalla Cassazione la deducibilità dei costi nelle operazioni con paesi black list
Pubblicato il: 1/12/2026
L’Avv. Patrizia Castellano ha assistito Geodis Wilson Italia S.p.A. e Geodis Holding Italia S.p.A.
La controversia che ha visto contrapposte l’Agenzia delle Entrate e Geodis Wilson Italia S.p.A. (in qualità di consolidata) e Geodis Holding Italia S.p.A. (in qualità di consolidante), ha avuto come oggetto la deducibilità dei costi sostenuti in relazione ad operazioni concluse con operatori residenti in paesi inclusi nella cosiddetta black list. Il procedimento identifica il ricorso iscritto a ruolo n. 26651/2016, portato avanti innanzi alla Corte di Cassazione, che ha pronunciato sentenza il 19 dicembre 2025.
La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento relativo all’IRES per l’anno d’imposta 2008. L’Agenzia aveva infatti ritenuto non deducibili costi, spese e altri componenti negativi di reddito riferiti a operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dalle società in sede di verifica. Le società contribuenti avevano proposto ricorso avverso l’atto impositivo; la Commissione tributaria provinciale di Milano accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito d’impresa.
In seguito, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2194/6/2016, aveva annullato l’atto impositivo, accogliendo l’appello delle società ricorrenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso per Cassazione. Il nodo giuridico centrale della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR, applicabile ratione temporis. In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi black list, la presunzione legale di indeducibilità dei costi può essere superata se il contribuente dimostra, alternativamente, la prevalente attività commerciale effettiva dell’impresa estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico per la transazione.
Elementi determinanti sono risultate la tipologia di attività svolta dalla contribuente come spedizioniere internazionale privo di mezzi propri e l’effettiva necessità di ricorrere a operatori locali, talvolta residenti in paesi black list, nonché la puntuale documentazione che collega ogni operazione contestata agli specifici riaddebiti alle società clienti, evidenza mai specificamente confutata dall’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo adeguatamente motivata dalla CTR l’accertata sussistenza di un concreto interesse economico e la reale esecuzione delle operazioni. Di conseguenza, è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale e l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in solido in favore delle società controricorrenti, per complessivi 16.000 euro oltre accessori.
L’effetto della pronuncia conferma la deducibilità dei costi oggetto di contestazione per Geodis Wilson Italia S.p.A. e Geodis Holding Italia S.p.A., nonché la validità dei criteri di documentazione e prova dell’interesse economico richiesti dalla normativa fiscale pro tempore vigente.

