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Il Consorzio di Bonifica della Romagna ottiene la conferma dei contributi da Autostrade per l’Italia


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Michele De Fina e Sergio Vacirca hanno rappresentato il Consorzio di Bonifica della Romagna. Gli avvocati Laura Trimarchi e Giuseppe Pizzonia hanno assistito Autostrade per l’Italia S.p.A.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata sulla controversia iscritta al n. 4693/2023 R.G., tra Autostrade per l’Italia S.p.A., ricorrente, e il Consorzio di Bonifica della Romagna, controricorrente, in relazione all’avviso di pagamento relativo ai contributi consortili per l’anno 2017, per un importo pari a 37.607,24 euro. Il contenzioso prende avvio dall’impugnazione dell’atto esattivo notificato da S.O.R.I.T. Società Servizi Riscossioni Italia S.p.A., concessionaria alla riscossione, per conto del Consorzio.

La vicenda trae origine dall’inclusione di alcuni tratti autostradali, gestiti da Autostrade per l’Italia in regine di concessione statale, nel perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Autostrade per l’Italia aveva contestato la debenza dei contributi di bonifica, sostenendo l’assenza del requisito del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, essendo la rete autostradale dotata di propri sistemi idraulici e sottoposta a peculiari standard di progettazione e manutenzione. Il Consorzio, di contro, sottolineava che le acque di scolo dalla rete autostradale convogliano nella rete di bonifica e che le opere consortili garantiscono la difesa idraulica degli stessi tratti stradali.

Nei precedenti gradi di giudizio, sia la Commissione tributaria provinciale di Forlì che, successivamente, la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna avevano rigettato il ricorso di Autostrade per l’Italia e confermato la legittimità dell’imposizione contributiva, evidenziando che il piano di classifica del Consorzio individuava in modo puntuale i benefici ricavati dai tratti autostradali e che le contestazioni del contribuente non erano accompagnate da specifica e circostanziata prova contraria.

La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità, l’ente consortile è presumibilmente esonerato dalla puntuale prova del beneficio, salvo prova contraria del contribuente, e che la ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare in concreto l’insussistenza del vantaggio idraulico derivante dalle opere di bonifica. La Corte ha inoltre chiarito che la contestazione secondo cui l’autostrada sarebbe autosufficiente dal punto di vista idraulico, in quanto sottoposta a specifici standard di legge, non incide sulla legittimità del piano di classifica né su quanto accertato in fatto dai giudici di merito.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Autostrade per l’Italia, condannandola alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Consorzio di Bonifica della Romagna, quantificate in 200 euro per esborsi e 5.500 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge. Per la ricorrente è stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La decisione conferma la debenza dei contributi consortili anche per gli immobili demaniali e infrastrutturali che si avvantaggiano delle opere di bonifica presenti sul territorio.