Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla vede confermato il diritto al contributo consortile sulle tratte autostradali


Pubblicato il: 1/14/2026

L’Avv. Laura Trimarchi e l’Avv. Giuseppe Pizzonia hanno rappresentato Autostrade per l’Italia S.p.A.; l’Avv. Enrico Giuseppe Detta ha assistito il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla; l’Avv. Claudio Barletta ha rappresentato Ge.Fi.L. S.p.A.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso iscritto al n. 12849/2024 R.G., promosso da Autostrade per l’Italia S.p.A. contro il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla e Ge.Fi.L. S.p.A. La controversia aveva origine dall’impugnazione di un avviso di pagamento relativo ai contributi consortili per l’anno 2021, per un importo di 28.343,56 euro, richiesti in relazione ai tratti autostradali ubicati nell’ambito del comprensorio consortile e gestiti da Autostrade per l’Italia in regime di concessione statale.

La questione sorge dalla notifica di un avviso di pagamento da parte di Ge.Fi.L. S.p.A., concessionario della riscossione per conto del Consorzio, avente per oggetto il contributo di bonifica dovuto da Autostrade per l’Italia relativamente ai tratti autostradali nel territorio consortile. La società autostradale contestava la legittimità dell’imposizione, sostenendo l’assenza di un effettivo vantaggio fondiario derivante dalle opere di bonifica, vista la particolare natura demaniale delle aree autostradali e le prescrizioni di manutenzione già a suo carico.

Il ricorso per cassazione ha fatto seguito a un iter sfavorevole per Autostrade per l’Italia: sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli (sentenza n. 5111/8/2022 del 4 maggio 2022) sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 6223/11/2023 del 27 novembre 2023) avevano rigettato le doglianze della contribuente, confermando la sussistenza del beneficio derivante dalle attività consortili e la correttezza dei criteri di calcolo dei contributi. Entrambe le sentenze avevano rilevato la mancata produzione di prove specifiche da parte della società autostradale.

Sul piano giuridico, la Corte ha evidenziato che gli oneri di manutenzione e i vincoli demaniali cui sono soggette le aree autostradali non escludono, di per sé, l’assoggettamento al contributo consortile, quando i tratti stradali beneficiano di opere idrauliche consortili di convogliamento e deflusso delle acque. La presenza di sistemi di raccolta delle acque all’interno della rete autostradale non elimina la fruizione dei benefici arrecati dai canali consortili, e dunque non giustifica l’esenzione dal contributo. Inoltre, la presunzione di beneficio derivante dall’inserimento nel perimetro di contribuenza può essere superata solo con una prova contraria dettagliata, che nella fattispecie non è stata fornita.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33530/2025, ha rigettato il ricorso di Autostrade per l’Italia, confermando le decisioni di merito. La società è stata condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti (5.000 euro per ciascun difensore più accessori, oltre 200 euro per esborsi), nonché all’ulteriore versamento del contributo unificato, se dovuto. La pronuncia rafforza il principio secondo cui i concessionari di tratte autostradali ricadenti nei comprensori di bonifica sono tenuti alla contribuzione, in assenza di comprovata esclusione del beneficio.