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Agenzia delle Entrate ottiene conferma della riclassificazione catastale contro Arezzo Fiere e Congressi


Pubblicato il: 1/15/2026

Gli avvocati Chierroni Vittorio e Mattioli Gabriella hanno rappresentato Arezzo Fiere e Congressi Srl.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34278/2025 (RG n. 339/2018), si è pronunciata sul ricorso presentato da Arezzo Fiere e Congressi Srl contro l’Agenzia delle Entrate, relativo all’accertamento catastale di un immobile adibito a padiglione fieristico. Il contenzioso trae origine dall’avviso di accertamento che aveva riclassificato la categoria catastale dell’immobile da E/9 a D/3, con conseguente incremento della rendita catastale a 282.486 euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato indicato tra gli intimati, ma non ha svolto attività difensiva in giudizio.

La vicenda giudiziaria muove dalla contestazione di Arezzo Fiere e Congressi Srl, che si opponeva all’avvenuta riclassificazione del proprio immobile, invocando la precedente attribuzione della categoria E/9 da parte della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (sentenza n. 174/13/2010) e la destinazione pubblica dell’edificio, evidenziando inoltre il finanziamento pubblico degli interventi di ammodernamento e un vincolo urbanistico di destinazione.

Nei precedenti gradi di giudizio, sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale della Toscana avevano rigettato le tesi della società contribuente, confermando la validità della riclassificazione posta in essere dall’Agenzia delle Entrate. La sentenza richiamata dalla società, che aveva originariamente riconosciuto la categoria E/9, era stata successivamente cassata dalla Suprema Corte con la precedente sentenza n. 8773/2015.

La decisione della Corte si sofferma sull’assenza di elementi che consentano l’applicazione della categoria catastale E invocata dalla ricorrente. La Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui i complessi fieristici sono da considerare immobili di carattere commerciale (categoria D/3 o D/8), in quanto destinati ad attività produttive di reddito e non ascrivibili tra gli immobili extra commercium della categoria E. È risultata irrilevante tanto la natura dei finanziamenti pubblici quanto l’urbanistica vincolata dell’area, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale è la reale destinazione d’uso e la potenzialità reddituale del bene, come accertato nei fatti dai giudici di merito.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Arezzo Fiere e Congressi Srl, confermando la classificazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità per 4.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002. La sentenza si inserisce nel solco della costante giurisprudenza in materia di classamento catastale delle strutture fieristiche, rafforzando l’interpretazione orientata alla tassazione degli immobili destinati ad attività economiche produttive di reddito.