Regione Valle d'Aosta ottiene conferma su classamento catastale delle funivie
Pubblicato il: 1/16/2026
Gli avvocati Maria Sonia Vulcano, Claudio Lucisano e Mario Garavoglia hanno assistito la Regione Autonoma Valle d'Aosta e Funivie Monte Bianco S.p.A.
La controversia oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Civile, n. 34279/2025, trae origine dalla disputa tra l’Agenzia delle Entrate, ricorrente, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, insieme a Funivie Monte Bianco S.p.A., in merito alla corretta classificazione catastale degli impianti funiviari siti nella regione.
Il giudizio trae riferimento dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta n. 43/2017, depositata il 7 dicembre 2017. La questione aveva al centro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito agli impianti funiviari la categoria catastale D/8, ritenendoli immobili a destinazione commerciale, e non la categoria E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto, come richiesto dai contribuenti. Secondo la Regione e Funivie Monte Bianco S.p.A., le funivie assumono il ruolo di trasporto pubblico strategico tra Italia e Francia, così come sancito dall’intesa quadro tra Governo e Regione del 9 luglio 2010. Nonostante l’uso anche turistico-ricreativo delle funivie, essi sostenevano che la funzione primaria restasse quella del trasporto pubblico.
Le decisioni di primo e secondo grado avevano accolto le ragioni della Regione Valle d’Aosta e di Funivie Monte Bianco S.p.A., annullando gli avvisi di accertamento con cui si riteneva preminente la componente commerciale.
L’Agenzia delle Entrate aveva dunque proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito. Entrambe le parti contribuenti resistettero, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di Cassazione ha ribadito che non è ammissibile un ricorso volto a ottenere una nuova valutazione delle prove piuttosto che contestare una violazione di legge. Le decisioni precedenti, conformi tra loro, avevano già accertato in fatto la rilevanza della funzione di trasporto pubblico delle funivie, a prescindere dall’utilizzo turistico, fondando il giudizio anche su orientamento consolidato secondo cui, se sussiste una finalità di mobilità generale della collettività, la collocazione nella categoria E è corretta. Soltanto un utilizzo esclusivo per fini ricreativi o sportivi avrebbe giustificato la categoria D.
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile e infondato, con la conseguenza di confermare l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati. Economicante, l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Valle d’Aosta (4.300 euro) e Funivie Monte Bianco S.p.A. (5.000 euro), oltre accessori di legge, chiudendo così il contenzioso sul classamento catastale delle funivie come stazioni di pubblico servizio di trasporto.

