Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Agenzia delle Entrate ottiene rinvio su rendita catastale di multisala Candiani


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Verino Mario Ettore e Zambelli Franco hanno assistito IMG Candiani Sviluppo Srl.

La controversia posta all’attenzione della Corte di Cassazione (Sezione V civile, sentenza n. 34280 pubblicata il 27 dicembre 2025, ruolo generale n. 20510/2018) ha coinvolto l’Agenzia delle Entrate e IMG Candiani Sviluppo Srl, in merito alla determinazione della rendita catastale di un immobile adibito a multisala cinematografica e teatrale. Alla base della causa vi era un accertamento per una rendita proposta dalla contribuente in sede DOCFA per euro 35.852,00, contro la quale l’Ufficio attribuiva invece la cifra di euro 66.100,00.

La vicenda trae origine dall’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate che, non condividendo il valore dichiarato da IMG Candiani Sviluppo Srl, aveva notificato un avviso di accertamento rettificando in aumento la rendita catastale dell’immobile. La società aveva impugnato tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ottenendo un primo successo con l’annullamento dell’atto. L’Agenzia ricorreva allora in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale, con sentenza n. 524/2018 depositata l’11 maggio 2018, confermava la decisione di primo grado e rigettava l’appello erariale.

L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione della sentenza della CTR Veneto. La società resistente, assistita dai suoi difensori, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, rilevando la presunta violazione dell’art. 366 c.p.c. e del principio di autosufficienza.

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato le difese delle parti e le eccezioni sollevate dalla contribuente circa l’inammissibilità, ha ritenuto che il ricorso fosse autosufficiente e regolarmente motivato. È stato ritenuto dirimente il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava la motivazione apparente della sentenza della CTR: secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice d’appello si era limitato a richiamare e condividere la sentenza di primo grado senza esaminare in modo specifico e logico i motivi di appello presentati dall’Ufficio. Questo vuoto motivazionale ha impedito il controllo sulla correttezza della statuizione, configurando la motivazione come solo apparente.

La decisione della Cassazione è stata quella di accogliere il secondo motivo del ricorso (con assorbimento del primo), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo esame della questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dal punto di vista economico e giuridico, la sentenza annulla per ora il precedente esito favorevole alla società e rimette in discussione la determinazione della rendita catastale dell’immobile, con potenziali impatti sulle imposte dovute.