Wacebo Europe prevale in Cassazione su classificazione doganale dei monitor interattivi
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Luigi Ferrajoli, Roberto Torelli e Alessio Petretti hanno assistito Wacebo Europe S.r.l.
La controversia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società Wacebo Europe S.r.l. riguardante la classificazione doganale di una partita di monitor interattivi multimediali si è conclusa davanti alla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane. La vicenda, iscritta al ruolo n. 1289/2024, trae origine dall’importazione di 118 colli di merce da parte della società, oggetto di verifica e rilievi da parte dell’ufficio doganale.
Il caso nasce nel marzo 2021 quando Wacebo Europe S.r.l. importa, tramite dichiarazione doganale, monitor interattivi dichiarandoli come “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione” secondo il codice VD 8471410000 che prevedeva un dazio doganale del 0%. L’Agenzia delle Dogane, a seguito di ispezione, riteneva la classificazione non conforme, riclassificando i prodotti secondo il codice TARIC 8528590090, soggetto a dazio del 14%, e chiedendo il pagamento di 13.564,78 euro di diritti doganali integrativi. La società attivava la procedura ex art. 65 T.U.L.D. per avviare la controversia sulla corretta classificazione della merce importata.
Dopo il verbale di constatazione dell’Ufficio e la decisione di conferma della Direzione territoriale, la questione approdava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso della società. Il successivo appello dell’Agenzia delle Dogane veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3840/2023 del 19 giugno 2023. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 34339/2025, analizza le questioni sollevate dall’amministrazione ricorrente, tra cui la presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata e la contestazione della classificazione doganale prescelta. I giudici rilevano come il requisito motivazionale sia stato rispettato e che la sentenza abbia dato adeguatamente conto, mediante richiamo anche a perizie tecniche e informazioni tariffarie vincolanti, delle ragioni che hanno condotto a inquadrare i prodotti di Wacebo Europe tra le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (codice 8471410000), escludendo invece la classificazione invocata dall’Ufficio come monitor generici (codice 8528590090).
Elementi decisivi sono stati l’esame delle specifiche tecniche dei monitor (funzionalità autonoma grazie a sistema Android integrato, molteplici porte di ingresso e uscita, possibilità di funzionare come sistema di elaborazione dati) e il richiamo a giurisprudenza della Corte di giustizia e informazione tariffaria vincolante successivamente rilasciata, posta come elemento di conferma e non come fonte vincolante ex se. La Corte ha inoltre chiarito che la censura dell’amministrazione mirava, in sostanza, a una inammissibile rivalutazione del merito, in presenza di una doppia conforme delle decisioni di merito.
La Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la qualificazione doganale dei monitor importati dalla società, con applicazione del dazio dello 0% previsto per i prodotti VD 8471410000. Dal rigetto deriva la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore di Wacebo Europe S.r.l. per un importo di 3.082 euro oltre accessori di legge.

