Ital Company Costruzioni ottiene rinvio sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Pubblicato il: 1/13/2026
L’avvocato Antonio Melucci ha rappresentato Ital Company Costruzioni s.r.l.
La vicenda trae origine dal ricorso n. 8854/2023 promosso da Ital Company Costruzioni s.r.l. contro l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – riscossione, in relazione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202000000815000. Il caso riguarda il recupero in Italia di un credito IVA accertato dallo Stato del Lussemburgo per l’anno 2015, pari a 36.909,65 euro, tramite il meccanismo del titolo uniforme UIPE previsto dal d.lgs. 149/2012 che recepisce la direttiva europea sull’assistenza reciproca per il recupero di crediti tributari.
La controversia origina dal rilievo della società ricorrente circa l’irregolarità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione e notifica del titolo esecutivo sottostante (il titolo uniforme UIPE), documento peraltro redatto in lingua straniera. Secondo Ital Company Costruzioni, tale carenza avrebbe impedito di comprendere portata e natura della pretesa tributaria trasferita dall’autorità lussemburghese e quindi viziato l’intero procedimento esattivo avviato in Italia.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso, evidenziando il difetto di motivazione per carenza del titolo alla base della pretesa. In appello, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva ribaltato la decisione, affermando tra l’altro che la doglianza principale della contribuente (difetto di motivazione per l’assenza di traduzione in italiano) investiva direttamente il titolo esecutivo e che la ricorrente non aveva comunque prodotto in giudizio tale titolo, limitandosi a riferirne genericamente contenuto e difetto.
Sul piano normativo, la Cassazione ha innanzitutto richiamato la disciplina europea e nazionale sulla cooperazione fiscale tra Stati membri. In particolare, ha chiarito che, ai fini della validità degli atti esecutivi nello Stato adito (Italia), è dirimente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rechi in allegato il titolo uniforme prodotto dallo Stato richiedente (art. 8, comma 5, d.lgs. 149/2012), così da rendere trasparente ed intellegibile al destinatario l’oggetto della pretesa. Al contrario, non sussiste l’obbligo di traduzione in lingua italiana del titolo, requisito necessario solo nella fase di trasferimento tra Stati e non in quella esecutiva interna.
La Suprema Corte, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo di ricorso della società – relativi alla mancata pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impugnato e all’irregolare procedura notificatoria –, ha cassato la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania con rinvio per un nuovo esame in diversa composizione. La decisione comporta un riesame della vicenda nel merito, focalizzando l’attenzione sull’effettiva allegazione e conoscibilità del titolo uniforme nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, e rimette alla corte del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

