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Cassazione riapre il caso Cad Bagnara sulla buona fede e i certificati doganali falsi


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Michela Reggio D'Aci e Renate Holzeisen hanno assistito CAD Bagnara s.r.l.

Al centro del contenzioso, la legittimità di avvisi di rettifica emessi a seguito di operazioni doganali per l’importazione nel 2010 di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, avvenute tramite la società estera CANO e dichiarate come di origine filippina (quindi a dazio zero). Gli avvisi contestavano l’effettiva origine dei prodotti e la conseguente applicazione di dazi.

La vicenda trae origine da indagini condotte dall’OLAF (l’Ufficio europeo per la lotta antifrode) avviate nel 2011, che hanno portato alla revoca nel 2013 dei certificati di origine preferenziale rilasciati all’esportatore CANO.

L’OLAF aveva accertato che i prodotti erano in realtà di origine taiwanese, ma erano stati documentati come filippini grazie a certificazioni e dichiarazioni mendaci presso le autorità doganali filippine. CAD Bagnara, destinataria degli avvisi di rettifica, ha impugnato gli atti sostenendo la propria buona fede e la regolarità formale delle operazioni. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso di CAD Bagnara. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva invece dato ragione all’Agenzia delle Dogane, respingendo il ricorso incidentale della contribuente.

CAD Bagnara ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, ai quali l’Agenzia delle Dogane ha resistito. Nel ricorso in Cassazione, tre punti sono stati centrali: l’asserita violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e al diritto di accesso agli atti OLAF; la pretesa inutilizzabilità delle informative ispettive OLAF ai fini probatori; e soprattutto la mancata valutazione della propria buona fede e del possibile errore delle autorità doganali di esportazione (art. 220 CDC). Sul primo e secondo motivo la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui le informative OLAF sono utilizzabili come prova anche senza la relazione finale, e che il diritto di difesa risulta comunque salvaguardato mediante il termine di 30 giorni garantito dal D.lgs. 374/1990. Gli adempimenti procedurali previsti risultano rispettati.

La svolta arriva con il terzo motivo, relativo all’omessa valutazione da parte della CTR della ricorrenza delle condizioni per l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario, cioè l’errore attivo delle autorità doganali di esportazione, la non riconoscibilità dell’errore da parte dell’importatore in buona fede, e l’osservanza di tutte le regole doganali.

La Corte ha censurato la sentenza d’appello per essersi limitata a dichiarare la falsità dei certificati senza verifiche in concreto sugli elementi richiesti dalla norma. In tema di buona fede, la Suprema Corte ha ribadito che essa deve essere oggetto di puntuale accertamento e non può essere esclusa automaticamente per la mera presenza di certificazioni false, ritenendo imprescindibile l’analisi delle condotte delle autorità di esportazione e della diligenza professionale dell’importatore.

Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna affinché verifichi, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, i presupposti specifici dell’esimente prevista dal Codice Doganale Comunitario. Le questioni relative al dazio antidumping e alla valutazione delle prove restano assorbite dal nuovo esame di merito. Sul piano giuridico, la pronuncia conferma la necessità di una rigorosa analisi del comportamento delle autorità doganali estere e della buona fede dell’operatore, oltre alla corretta interpretazione dei meccanismi di tutela procedurale previsti dal diritto unionale e interno. Dal punto di vista economico, la decisione riapre la possibilità per CAD Bagnara di ottenere un riconoscimento dell’esimente doganale e, di conseguenza, l’esonero parziale o totale dal pagamento dei dazi contestati, subordinatamente all’esito del giudizio di rinvio.