Agenzia delle Entrate ottiene rinvio sul recupero degli aiuti di Stato contro Sider Sipe
Pubblicato il: 1/14/2026
L’avv. Sergio Antonio Cacopardo ha rappresentato Sider Sipe S.p.a.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34948/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Sider Sipe S.p.a. in merito al recupero di aiuti di Stato relativi all'IRAP per l'anno 2006, per un importo di 69.370 euro. Il contenzioso nasce a seguito di un avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria per il mancato versamento di imposta, agevolazione dichiarata poi indebita ai sensi della normativa europea.
La vicenda è radicata nell'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2013 che aveva consentito a Sider Sipe S.p.a. di non versare parte dell'IRAP, invocando benefici ritenuti in seguito illeciti a seguito della decisione della Commissione europea del 7 febbraio 2007, vista la soglia del "de minimis" superata dalla contribuente. In precedenza, l'Agenzia aveva emesso un accertamento successivamente annullato su istanza di adesione. Un ulteriore avviso era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) con una decisione che, secondo i giudici d'appello, avrebbe costituito giudicato e precluso un successivo recupero in relazione agli stessi fatti e al medesimo tributo.
La Commissione tributaria regionale di Catania aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la questione relativa alla compatibilità col diritto comunitario fosse stata definitivamente risolta nel precedente giudizio, dove già si era deciso in base al regolamento "de minimis".
Giunta in Cassazione, la controversia ha visto l’Agenzia sostenere che il giudicato richiamato dalle Commissioni tributarie fosse fondato esclusivamente su una preclusione formale – cioè la preclusione derivante dall’accertamento con adesione – e non rappresentasse un reale accertamento sul rispetto, nel merito, delle soglie previste dal diritto europeo sugli aiuti di Stato.
Elemento centrale del caso è stata la distinzione tra gli effetti del giudicato nazionale formatosi su vicende processuali e gli obblighi, di matrice europea, relativi al recupero di aiuti di Stato incompatibili. La Cassazione ha ribadito che la disciplina europea prevale e deroga anche al giudicato nazionale e che la procedura di accertamento con adesione non può impedire la successiva azione di recupero dell’aiuto. È stato quindi chiarito che la questione del merito, cioè la spettanza del beneficio secondo le soglie de minimis, non era stata mai effettivamente esaminata né coperta da giudicato.
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per una nuova valutazione nel merito, rimettendo altresì a tale giudice le questioni sulle spese del giudizio di legittimità. Sotto il profilo economico e giuridico, la decisione conferma il primato degli obblighi europei, aprendo all’eventuale recupero dell’aiuto indebito da parte dell’Amministrazione, a prescindere dalle preclusioni formali derivanti dai precedenti accertamenti.

