Ministero delle Imprese definitivo sulla revoca delle frequenze a ITR
Pubblicato il: 1/19/2026
L’avvocato Massimo Oddo ha assistito ITR - International Tele Radio S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l’appello promosso da ITR - International Tele Radio S.r.l. relativo alla controversia RG 7380/2024, contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oggetto del giudizio erano la revoca e la disattivazione delle frequenze CH 31 UHF, affidate un tempo alla società ricorrente e poi revocate da determinazioni ministeriali susseguitesi a partire dal 2016. La sentenza oggetto di impugnazione era la n. 4543/2024 del TAR Lazio.
La disputa trova origine nella delibera AGCOM 480/14/CONS del 2014, che escludeva dalla pianificazione nazionale certe frequenze riconosciute a livello internazionale ma considerate interferenziali, tra cui la CH 31 UHF in uso a ITR S.r.l. Il ricorso iniziale avviato dalla società presso il TAR Lazio contro tale delibera era stato respinto. Seguirono poi una serie di atti ministeriali – la determina 77033/2016, la determina 4899/2018 e la determina 28360/2018 – in cui veniva prima ordinata la disattivazione e quindi definitivamente revocato il diritto d’uso della frequenza, imponendo la chiusura degli impianti di ITR S.r.l. in Abruzzo.
In primo grado, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso avverso la revoca delle frequenze. Tale decisione si fondò su vari elementi: la natura vincolata degli atti amministrativi a valle della delibera AGCOM; la valutazione della situazione interferenziale basata sulla normativa vigente al momento dei fatti; e l’irrilevanza di eventuali nuove circostanze tecniche emerse dopo il piano AGCOM. L’appello al Consiglio di Stato si basava su motivi quali difetto d’istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali, erronea interpretazione della normativa di settore, e violazione del principio dell’affidamento.
Elemento centrale della decisione del Consiglio di Stato è il riconoscimento del valore vincolante della precedente sentenza TAR Lazio 14240/2022, sulla cui base la delibera AGCOM 480/14/CONS era ormai passata in giudicato. Da ciò discendeva la non sindacabilità degli atti ministeriali successivi, adottati in esecuzione di detta delibera, con esclusione di ogni possibilità di vagliarne la legittimità per vizi derivati o per sopravvenienze tecniche. La sentenza, inoltre, chiarisce che la procedura avviata dal Ministero si fondava su una disciplina emergenziale finalizzata a evitare infrazioni UE e rispettare trattati internazionali, imponendo la disattivazione degli impianti senza altro preavviso una volta decorso il termine stabilito.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di ITR S.r.l., confermando la legittimità della revoca del diritto d’uso della frequenza CH 31 UHF e la chiusura degli impianti. Le spese dell’appello sono state compensate, mentre resta confermata la condanna alle spese a carico della società per il primo grado. Ne consegue la definitiva perdita, per ITR S.r.l., dei diritti d’uso sulla frequenza contestata, con connesse ripercussioni operative ed economiche in Abruzzo.

