Innotec ottiene il via dal Consiglio di Stato sull’autorizzazione al centro diurno
Pubblicato il: 1/19/2026
L’avvocato Francesco Follieri ha assistito Innotec Società Cooperativa Sociale. L’avvocato Libera Valla ha rappresentato la Regione Puglia.
Il contenzioso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 209/2026, ha visto opposte la Regione Puglia e Innotec Società Cooperativa Sociale, in relazione al diniego opposto dalla Regione Puglia all’istanza di autorizzazione all’esercizio e accreditamento di un Centro diurno da 30 posti letto per soggetti non autosufficienti in Brindisi. Il procedimento trae origine dal ricorso iscritto al n. 5949/2024.
La vicenda prende avvio dalla richiesta presentata da Innotec al Comune di Brindisi per la realizzazione del Centro diurno. Ricevuta la verifica favorevole di compatibilità regionale, Innotec ha trasmesso nel maggio 2023 istanza di autorizzazione all’esercizio, inoltrata dal Comune di Brindisi alla Regione Puglia.
Successivamente, con delibera regionale n. 880/2023, la Regione ha rimodulato i criteri per l’accreditamento dei centri diurni, indicando tempistiche e modalità specifiche per la presentazione delle domande. In data 31 agosto 2023, la Regione ha rigettato l’istanza di Innotec rilevando la presentazione presso soggetto non competente (il Comune), l’assenza di alcuni documenti e il mancato utilizzo del modello regionale di istanza.
A seguito del diniego regionale, Innotec ha chiesto inutilmente il riesame e, quindi, proposto ricorso al TAR Puglia. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 581/2024, ha accolto parzialmente il ricorso per quanto concerne il diniego di autorizzazione all’esercizio – ritenendo illegittime la mancata comunicazione dei motivi ostativi, il mancato soccorso istruttorio e il rigetto per vizi formali sanabili – ed ha ordinato alla Regione di riesaminare l’istanza di Innotec.
La Regione ha appellato al Consiglio di Stato, rilevando la mancanza di autorizzazioni presupposte, la non necessità di preavviso di rigetto e contestando che l’istanza presentata al Comune potesse produrre effetti nei confronti della Regione. Il Consiglio di Stato ha dunque valutato la fondatezza dell’appello regionale, soffermandosi in particolare sulla validità delle istanze presentate a soggetto diverso da quello competente, sulla configurabilità di provvedimento tacito per silenzio in relazione all’autorizzazione comunale e sugli obblighi partecipativi e di soccorso istruttorio nell’ambito del procedimento amministrativo.
Decisivi per la soluzione della controversia sono risultati alcuni principi: innanzitutto, la presentazione dell’istanza a un’amministrazione incompetente non ne determina l’inammissibilità, ma obbliga il trasferimento all’ente competente (in questo caso avvenuta); inoltre, manca nel nostro ordinamento un vincolo assoluto di forma nel procedimento amministrativo salvo disposizione contraria e la Regione, ricevuta tramite trasmissione l’istanza, doveva attivare il soccorso istruttorio e rendere noti i motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/1990. La questione dell’autorizzazione comunale implicita è stata valutata come afferente a una semplificazione procedimentale ammessa dalla normativa regionale.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello della Regione Puglia, confermando l’illegittimità del diniego opposto all’istanza di Innotec e l’obbligo per l’Amministrazione regionale di provvedere nuovamente sull’istanza dell’interessata. Dal punto di vista economico, è stata condannata la Regione alla rifusione delle spese di lite in favore di Innotec per un importo di 3.000 euro oltre accessori di legge.
Giuridicamente, la Regione sarà tenuta a riesaminare l’istanza secondo i criteri di garanzia partecipativa e di soccorso istruttorio individuati in sentenza.

