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Regione Liguria legittimata a incamerare cauzione Menarini sulle forniture mediche


Pubblicato il: 1/19/2026

Gli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone hanno assistito A. Menarini Diagnostics S.r.l.; gli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini hanno rappresentato la Regione Liguria.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 211/2026 (RG 3075/2025), ha definito il contenzioso tra A. Menarini Diagnostics S.r.l. e la Regione Liguria, avente ad oggetto la revoca dell’aggiudicazione di lotti per la fornitura di microinfusori di insulina e sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, nell’ambito di una gara pubblica avviata dalla Regione stessa. La lite nasce dalla decisione della Regione Liguria di revocare l’aggiudicazione a Menarini e escutere la garanzia provvisoria di 165.000 euro, dopo l’indisponibilità sopravvenuta dei dispositivi offerti da Menarini a seguito della cessazione della produzione da parte del fornitore.

La vicenda prende le mosse dalla procedura di gara aperta l’8 giugno 2023 per la fornitura di dispositivi e materiali relativi alla terapia del diabete per le Regioni Liguria e Valle d’Aosta. Menarini, seconda classificata per i lotti 5 e 6, aveva comunicato il 6 giugno 2024 (via PEC) alla Regione l’indisponibilità sopravvenuta dei prodotti, in quanto la produzione era stata cessata dal fornitore. Ciononostante, la Regione, il 25 giugno 2024, aveva aggiudicato anche a Menarini i lotti, che successivamente, dichiarando l’impossibilità di stipulare il contratto, aveva visto la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia.

Menarini aveva contestato dinanzi al TAR Liguria la legittimità della revoca e dell’escussione, deducendo, tra l’altro, l’inefficacia della propria offerta per scadenza del termine di validità, la non imputabilità a sé dell’inadempimento per causa di forza maggiore, e la sua qualifica di mera idonea e non effettiva aggiudicataria. Il TAR aveva respinto il ricorso, sentenza confermata ora in appello dal Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su vari punti: innanzitutto, si chiarisce come la validità dell’offerta non venga meno automaticamente alla scadenza del termine previsto in gara, ma solo per effetto di una manifestazione di volontà inequivoca, assente nel caso di specie. La comunicazione inviata da Menarini non è stata ritenuta né formalmente idonea – perché non indirizzata nei modi prescritti dal disciplinare – né sostanzialmente univoca nel manifestare la volontà di recedere dall’offerta. Al contrario, Menarini si era riservata di proporre prodotti sostitutivi, mantenendo quindi il vincolo.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che la procedura in oggetto prevedeva sin dal bando la possibilità di selezionare più aggiudicatari idonei, ai quali destinare percentuali differenti delle forniture, e che la mancata stipula del contratto da parte anche dei cosiddetti "secondi classificati" arrecava comunque pregiudizio alla stazione appaltante. In assenza di una reale e tempestiva dichiarazione di ritiro, la responsabilità dell’inadempimento restava a carico di Menarini. Non è stata ritenuta sussistente la forza maggiore, considerando che Menarini conosceva con sufficiente anticipo la cessazione della produzione da parte del fornitore ma comunicò tardivamente tale circostanza alla Regione.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Menarini, confermando la legittimità della revoca dell’aggiudicazione dei lotti 5 e 6, dell’incameramento della cauzione provvisoria e del rigetto delle istanze di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Menarini è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio verso la Regione Liguria, quantificate in 5.000 euro oltre accessori.