Regione Liguria ottiene conferma dell’escussione della cauzione contro Menarini
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone hanno assistito A. Menarini Diagnostics S.r.l.; gli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini hanno rappresentato la Regione Liguria.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sulla controversia tra A. Menarini Diagnostics S.r.l. e Regione Liguria relativa all’affidamento della fornitura di microinfusori di insulina. Il giudizio, iscritto al n. 3076 del 2025, ha riguardato l’appello di Menarini contro l’escussione della cauzione provvisoria decisa dopo il suo rifiuto di sottoscrivere il contratto per il Lotto n. 4 della procedura CIG A006D4E44C.
La vicenda nasce dalla partecipazione di Menarini a una gara aperta, indetta dalla Regione Liguria l’8 giugno 2023, finalizzata alla fornitura di dispositivi medici per la terapia del diabete. Menarini, risultata aggiudicataria del Lotto n. 4, ha comunicato il 6 settembre 2024 la propria impossibilità a garantire il buon esito della fornitura, motivando la decisione con la pendenza di un giudizio inibitorio promosso da un concorrente e con la conseguente incertezza sulla futura disponibilità dei prodotti. La Regione Liguria ha quindi revocato l’aggiudicazione, escusso la garanzia provvisoria e segnalato l’episodio ad ANAC.
Menarini ha impugnato il provvedimento dinnanzi al TAR Liguria, sostenendo che l’inadempimento non era a lei imputabile, bensì dovuto a causa di forza maggiore legata alla sopravvenuta indisponibilità del prodotto. Il TAR, riscontrato il difetto di legittimazione passiva di ANAC, ha respinto il ricorso ritenendo che la mera pendenza di un’azione giurisdizionale non integrasse motivo sufficiente per il rifiuto di sottoscrivere il contratto, tanto più che il Tribunale dei Brevetti aveva già respinto la richiesta di inibitoria avanzata contro Menarini.
In appello, Menarini ha insistito sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e invocato il principio di proporzionalità nonché la necessità di valutazioni caso per caso, chiedendo anche la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La Regione Liguria e ANAC si sono costituite in giudizio, confermando le rispettive posizioni.
Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito il difetto di legittimazione passiva di ANAC, ha ritenuto infondati i motivi di appello. Fondamentale ai fini della decisione è stato il richiamo all’orientamento dell’Adunanza Plenaria sul carattere oggettivo della responsabilità per l’escussione della cauzione provvisoria: viene esclusa la responsabilità solo in presenza di impossibilità assolutamente oggettiva, che Menarini non è riuscita a dimostrare. La pendenza di una controversia giudiziaria, ancora in fase iniziale e con esito incerto, non è stata ritenuta causa di forza maggiore.
La sentenza n. 212/2026 ha pertanto respinto l’appello di Menarini, confermando la legittimità dell’escussione della cauzione da parte della Regione Liguria e l’obbligo della società di corrispondere le spese del giudizio (5.000 euro più accessori) in favore della Regione. Le spese sono invece compensate con ANAC. La decisione ribadisce la stretta applicazione dei meccanismi di responsabilità previsti in tema di gare pubbliche e garanzie provvisorie, con importanti conseguenze economiche per l’aggiudicataria risultata inadempiente.

