GSE vince al CdS sui requisiti europei della tariffa fotovoltaica
Pubblicato il: 1/19/2026
Gli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.; l'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Solar Farm 5 S.r.l.
Il contenzioso esaminato dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, (n. 220/2026, ric. 2872/2025) vedeva coinvolti Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e Solar Farm 5 S.r.l. Oggetto del giudizio era la legittimità del provvedimento del GSE che aveva negato alla società titolare di un impianto fotovoltaico a Gela la maggiorazione incentivante del 10% prevista dal D.M. 5 maggio 2011 per chi dimostra che almeno il 60% della componentistica sia di produzione UE. Il provvedimento, adottato il 27 aprile 2022, traeva origine da una verifica ex d.lgs 28/2011 e d.m. 31 gennaio 2014, che aveva riscontrato la mancata prova dell’origine europea dei moduli.
Solar Farm 5 S.r.l., titolare di un impianto serricolo di 4,2 MW, era stata inizialmente ammessa sia alla tariffa base sia alla maggiorazione per i componenti UE, nel 2012. Tuttavia, a seguito di un controllo condotto nel 2019 e concluso nel 2022, il GSE aveva rilevato la presenza di moduli con diverse matricole rispetto a quelli dichiarati, sollevando dubbi sull’origine dei moduli e annullando il riconoscimento della maggiorazione tariffaria.
In primo grado, il TAR Lazio (sentenza n. 1478/2025) aveva accolto il ricorso della società sulle censure relative all’illegittimità dell’autotutela e al legittimo affidamento, annullando il diniego della maggiorazione. GSE ha impugnato la decisione, sostenendo che la verifica avviata negli anni più recenti riguardava elementi nuovi e non fatti già accertati in sede di concessione dell’incentivo.
Elementi centrali della controversia sono stati la distinzione tra il potere di autotutela e quello di verifica ex art. 42 d.lgs 28/2011, nonché la ripartizione dell’onere probatorio sui requisiti premianti. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto come la seconda verifica avesse ad oggetto fatti nuovi – la presenza di moduli diversi da quelli dichiarati in origine – e che pertanto non si trattasse di esercizio di potere di autotutela. Inoltre, la mancata produzione di certificati tempestivi e riferibili ai moduli maggioritari installati ha costituito elemento determinante per negare il diritto all’incentivo maggiorato.
Con la pronuncia 220/2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del GSE, respingendo il ricorso di primo grado della società. La decisione comporta che Solar Farm 5 S.r.l. non potrà beneficiare della maggiorazione tariffaria, limitandosi alla tariffa base per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. Le spese di lite per il doppio grado sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

