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Vittoria per GSE nella disputa sugli incentivi fotovoltaici di Altomonte FV


Pubblicato il: 1/19/2026

L'avvocato Carlo Comandè ha assistito Altomonte FV S.r.l.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello proposto da Altomonte FV S.r.l. contro il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. nella causa iscritta al n. 3093/2025 R.G., relativa alla decadenza dai benefici delle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico sito ad Acerra (NA). Il procedimento prende avvio dalla sentenza del TAR Lazio, Sezione III stralcio, n. 17273/2024.

La vicenda giudiziaria riguarda la decadenza dal diritto a ricevere incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici installati su edifici, ai sensi del Quarto Conto Energia (d.m. 5 maggio 2011). Altomonte FV S.r.l., subentrata nella titolarità di un impianto da 555 kW, era stata destinataria di provvedimenti GSE che ne contestavano un artato frazionamento, finalizzato a eludere la normativa sul cumulo di potenza e la correlata disciplina sulle tariffe. GSE aveva dunque disposto la decadenza dagli incentivi e il recupero di oltre 600.000 euro.

In primo grado, il TAR aveva parzialmente accolto solo una delle azioni aggiuntive di Altomonte FV, annullando esclusivamente il rigetto del riesame per difetto di motivazione e lasciando impregiudicate le altre contestazioni di merito avanzate dalla società, che aveva quindi proposto appello.

Tra gli elementi centrali del contenzioso figuravano la definizione giuridica del provvedimento GSE (decadenza vs. autotutela), il presunto abuso del diritto tramite artato frazionamento catastale e la tempistica nell’adozione delle misure di recupero. La sentenza del Consiglio di Stato ha dato ampio rilievo al divieto di abuso del diritto in materia di incentivi, ritenendo infondate tutte le doglianze di Altomonte FV e confermando la legittimità dell’operato del GSE che, avendo basato il provvedimento su nuovi elementi istruttori emersi successivamente ai rilievi iniziali, non avrebbe agito in autotutela ma nell’ambito di un rinnovato procedimento di verifica.

La decisione del Consiglio di Stato conferma integralmente la legittimità della decadenza della società Altomonte FV dalle tariffe incentivanti e la legittimità del recupero delle somme già percepite, respingendo l’appello e condannando l’appellante al pagamento di €2.000 di spese processuali in favore del GSE. Viene così consolidato l’indirizzo giurisprudenziale volto a tutelare l’integrità del sistema degli incentivi nel settore delle energie rinnovabili contro le pratiche elusive.