S.INOX ottiene la cassazione della sentenza sulle origini dei tubi d’acciaio
Pubblicato il: 1/14/2026
Gli avvocati Giorgia Orsi ed Enrico Pennacino hanno assistito S.INOX S.p.A.
L’insieme delle sentenze nn. 319/2026, 320/2026, 325/2026 e 330/2026, tutte pubblicate il 7 gennaio 2026 dalla Sezione V civile della Corte di cassazione, rappresenta un passaggio decisivo nel contenzioso tra S.Inox S.p.A. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di origine non preferenziale dei tubi in acciaio inox importati dall’India. Le pronunce hanno accolto i ricorsi della società contribuente, cassando le decisioni della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria e rinviando per un nuovo esame conforme ai principi unionali.
Il nucleo giuridico delle decisioni risiede nell’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 settembre 2023, causa C‑210/22, Stappert Deutschland GmbH, che ha ridefinito la portata della regola d’origine contenuta nell’Allegato 22‑01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. La Cassazione ha chiarito che la CTR ligure ha erroneamente fondato il proprio giudizio sull’idea che l’unico criterio idoneo a conferire l’origine fosse il cambiamento della voce doganale principale (cd. CHT), trascurando che, secondo la Corte di giustizia, anche il solo passaggio di sottovoce da 7304.49 a 7304.41 può costituire trasformazione sostanziale ai sensi dell’art. 60 CDU, purché sorretto da un effettivo processo tecnico di lavorazione. La Suprema Corte ha ribadito che la lavorazione a freddo, lungi dall’essere irrilevante, può integrare una trasformazione sostanziale quando comporti modifiche irreversibili delle proprietà fisiche del prodotto, come espressamente affermato dal giudice europeo.
Le sentenze hanno inoltre censurato l’impostazione dei giudici liguri per non aver ricostruito in concreto la natura dei semilavorati importati da Maxim Tubes Company Pvt. Ltd. e per aver omesso di verificare se essi rientrassero effettivamente nella sottovoce 7304.49, punto di partenza necessario per applicare la regola di trasformazione. La Cassazione ha richiamato il dovere del giudice di merito di accertare le caratteristiche tecniche dei prodotti, la tipologia delle lavorazioni effettuate in India e la loro idoneità a determinare un cambiamento sostanziale ai sensi del diritto unionale.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il valore probatorio dei rapporti OLAF. La Corte ha ricordato che tali documenti, pur ammissibili, non possono costituire da soli prova sufficiente quando si limitino a descrizioni generali o a valutazioni prive di specifica attinenza ai prodotti oggetto del singolo procedimento. In più passaggi, le sentenze richiamano la giurisprudenza unionale e nazionale secondo cui le informative OLAF hanno fede privilegiata solo per i fatti direttamente constatati, non per la veridicità sostanziale delle conclusioni tratte dagli ispettori.
Le pronunce affrontano anche la questione della pendenza, al momento dell’udienza, della causa C‑86/24 CS Steel a.s., chiarendo che tale rinvio pregiudiziale non ostava alla decisione, poiché riguardava prodotti diversi (tubi della sottovoce 7304.11) e non incideva sui principi già affermati in Stappert. La Cassazione ha inoltre richiamato il carattere vincolante ed ex tunc dell’interpretazione resa dalla Corte di giustizia, imponendo al giudice nazionale di applicarla anche ai rapporti sorti anteriormente.
In tutte le decisioni, la Suprema Corte ha quindi cassato le sentenze liguri per violazione di legge, in particolare per errata applicazione dell’art. 60 CDU e dell’Allegato 22‑01, nonché per avere addossato alla contribuente un onere probatorio non conforme ai principi unionali. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda verificando concretamente la classificazione doganale dei prodotti importati da Maxim, la natura delle lavorazioni effettuate in India e la loro idoneità a determinare un cambiamento sostanziale, valutando altresì le prove tecniche prodotte da S.Inox e la reale portata delle contestazioni dell’Agenzia.
Le sentenze nn. 319/2026, 320/2026, 325/2026 e 330/2026 segnano dunque un punto fermo nella corretta applicazione della disciplina unionale sull’origine non preferenziale, riaffermando il primato dell’interpretazione della Corte di giustizia e imponendo ai giudici di merito un accertamento tecnico‑giuridico rigoroso, non appiattito sulle risultanze generiche dei rapporti OLAF.

