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Il Comune di Cagliari vede riconfermata la revoca della concessione sportiva a S. Elia


Pubblicato il: 1/20/2026

Gli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino hanno assistito il Consorzio Calcio S. Elia 2005. L’avv. Francesca Frau ha rappresentato il Comune di Cagliari.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sul ricorso n. 3754/2025 proposto dal Consorzio Calcio S. Elia 2005 contro il Comune di Cagliari, vertenza avente ad oggetto la revoca della concessione dell’impianto sportivo comunale sito in via Schiavazzi. Il procedimento trae origine dall’appello presentato dal Consorzio avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 293/2025, che aveva già visto respingere le istanze del sodalizio sportivo.

La controversia si inserisce nella lunga gestione ventennale da parte del Consorzio dell’impianto attiguo allo stadio "S. Elia" a Cagliari. Con la convenzione stipulata nel 2008, il Consorzio si era obbligato a corrispondere al Comune un canone annuo di 4.500 euro e a curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, mentre la manutenzione straordinaria gravava sull’Amministrazione comunale. Nel corso degli anni, erano emersi crediti e contestazioni reciproche legate agli oneri di manutenzione e ai rimborsi richiesti dal Consorzio. Nel 2024 il Comune ha revocato la concessione, rilevando l’inadempimento dei pagamenti dovuti per diversi esercizi e la mancata regolarizzazione della posizione fideiussoria necessaria per accedere a un piano di rateizzazione del debito. Tale provvedimento è stato seguito da un’ordinanza di sgombero dell’impianto e dal rigetto dell’istanza di fideiussione prodotta tardivamente dal Consorzio e considerata invalida poiché emessa da un operatore non abilitato.

Il TAR Sardegna aveva respinto il ricorso del Consorzio, ritenendo fondato l’operato del Comune quanto all’omesso pagamento dei canoni e alla non idoneità della fideiussione prodotta. In appello, il Consorzio ha lamentato la mancata valutazione della gravità degli inadempimenti e dell’assenza di una specifica motivazione circa la scelta della revoca anziché di una sanzione meno afflittiva, oltre a sostenere l’esistenza di un accordo compensativo tacito tra le parti in merito ai crediti di manutenzione.

Il Consiglio di Stato ha confermato la fondatezza della valutazione del TAR, riconoscendo la gravità degli inadempimenti del Consorzio, sottolineando come la stessa convenzione all’articolo 19 preveda la revoca della concessione in presenza di morosità anche solo su un’annualità di canone, tanto più in ragione dell’accertato mancato pagamento per otto annualità. La presentazione di una fideiussione tardiva e non conforme ai requisiti di legge, oltre all’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria, hanno completato il quadro giuridico, privando di validità tutte le principali doglianze dell’appellante. Il Collegio ha inoltre escluso che vi sia stato alcun comportamento del Comune idoneo a far sorgere una compensazione automatica o tacita dei crediti vantati dal Consorzio per la manutenzione straordinaria.

Nella sentenza viene sottolineato come la revoca, trattandosi di un provvedimento plurimotivato, sia già sorretta da ciascuna delle cause indicate, in particolare quella della gravissima situazione di morosità, che per sé sola legittimava il provvedimento dell’Amministrazione.

La decisione del Consiglio di Stato dispone il definitivo rigetto dell’appello proposto dal Consorzio Calcio S. Elia 2005 e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna del Consorzio stesso al pagamento delle spese legali di 4.000 euro a favore del Comune di Cagliari. Sul piano giuridico rimane confermata la natura doverosa della revoca della concessione in presenza delle gravi inadempienze accertate, mentre sul piano economico viene meno ogni pretesa del Consorzio sull’utilizzo dell’impianto e sopravviene l’obbligo di sostenere le conseguenze economiche della soccombenza processuale.