L’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale confermata sul difetto di giurisdizione per il risarcimento danni richiesto dalla concessionaria
Pubblicato il: 1/20/2026
Gli avvocati Enrico Soprano e Gianluca Lemmo hanno assistito Luise s.r.l.; l'avvocato Antonio Del Mese ha rappresentato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato con la sentenza n. 233/2026 (ricorso n. 3491/2025) sul contenzioso tra Luise s.r.l. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Al centro della disputa, l’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza del TAR Campania (n. 5821/2024), che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso volto a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla gestione di un manufatto demaniale ubicato presso la Calata Porta di Massa del Porto di Napoli.
La società Luise, già Luise Catering s.r.l., era risultata concessionaria, dal 2007 e per quindici anni, di un immobile demaniale destinato a svolgere attività di impresa nei settori catering, fornitura navale e ristorazione collettiva. Nel 2016, a fronte di un calo di fatturato, la società avviava un progetto di riconversione dell’attività presentando all’Autorità Portuale un’istanza per realizzare lavori di adeguamento e incrementando la capienza e le dotazioni dell’immobile. Tra il 2016 e il 2017, la società otteneva le autorizzazioni e i pareri necessari, compreso quello dei Vigili del Fuoco, rendendo tuttavia indispensabile, per completare le vie di fuga del progetto, l’utilizzo dell’area di sosta antistante il manufatto.
L’Autorità Portuale respingeva tale richiesta, destinando con delibera quell’area a parcheggio pubblico e avviando nel 2019 anche il procedimento di decadenza della concessione per morosità nel pagamento dei canoni. Luise s.r.l. agiva dunque in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni correlati all’impossibilità di completare la ristrutturazione e di proseguire l’attività imprenditoriale.
In primo grado, il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria. La decisione era stata motivata richiamando sia la giurisprudenza di legittimità, che individua nella natura degli obblighi contrattuali e nell’assenza di contestazioni circa l’esercizio di poteri autoritativi il criterio per il riparto di giurisdizione, sia un precedente specifico dello stesso TAR.
L’appello di Luise s.r.l. sosteneva che la controversia fosse riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1 lett. b) c.p.a., in quanto oggettivamente collegata al rapporto di concessione su beni pubblici e alle autorizzazioni integrative rilasciate per i lavori di riqualificazione. Secondo l’appellante, non si trattava di una mera vicenda contrattuale—ma, in ragione delle autorizzazioni e dei dinieghi, di un esercizio di potestà autoritativa da parte della P.A.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, però, che la materia del contendere riguardasse diritti patrimoniali derivanti direttamente da un asserito inadempimento dell’amministrazione nell’ambito di un rapporto concessorio paritetico, senza la messa in discussione di provvedimenti autoritativi né la contestazione della decadenza per morosità. Decisivo è stato il richiamo all’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui le controversie su adempimento e risarcimento danni nel rapporto tra concessionario e pubblica amministrazione, nella fase esecutiva del rapporto, spettano al giudice ordinario, salvo che non sia in discussione l’esercizio tipizzato di poteri pubblici. L’adozione della destinazione a parcheggio dell’area contesa e le istanze della società non sono state ritenute sufficienti per radicare la giurisdizione amministrativa, in assenza di valutazioni sulla legittimità di atti provvedimentali.
La decisione del Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’appello e dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, e il procedimento potrà essere riassunto, se del caso, dinanzi al giudice ordinario entro i termini previsti dal codice del processo amministrativo.

