Assimprese ottiene l'annullamento della decisione sulla notifica ai controinteressati
Pubblicato il: 1/20/2026
L'avvocato Felice Laudadio ha assistito Assimprese Italia Area Metropolitana di Napoli. L'avvocato Sabatino Rainone ha rappresentato la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 264/2026 (ricorso n. 8457/2024), è intervenuto sul contenzioso sorto tra Assimprese Italia Area Metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli. La questione concerneva la partecipazione di Assimprese a un bando camerale per la concessione di ausili finanziari a iniziative per la promozione economica e territoriale, con speciale riferimento al progetto "Mi illumino a Festa". Il nodo del contenzioso riguardava la corretta individuazione dei controinteressati nel giudizio amministrativo.
Nel 2021 la Camera di Commercio di Napoli aveva approvato un bando per la concessione di contributi, destinando un plafond massimo di 2.500.000 euro, gestito operativamente da Si-Impresa. Assimprese aveva presentato domanda per il progetto "Mi illumino a Festa", chiedendo un contributo pari al 70% di 400.000 euro, ossia 280.000 euro. Dopo la rendicontazione delle spese e una fase di integrazione documentale, l’importo riconosciuto come spesa ammissibile veniva ridotto a 263.500 euro; il contributo effettivamente erogato, dopo ulteriori riduzioni, si fissava a 143.800 euro. Assimprese impugnava questo provvedimento innanzi al TAR Campania, lamentando la mancata considerazione di alcune spese e la procedura adottata nella quantificazione del contributo.
In primo grado, il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Assimprese per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sulla base dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ritenendo che la decisione sulla domanda avrebbe inciso sui diritti di altri soggetti beneficiari del bando e richiedendo pertanto la loro chiamata in giudizio.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la decisione del primo giudice si fondava su un errore: il provvedimento oggetto di impugnazione riguardava esclusivamente la posizione di Assimprese senza riflessi sulla posizione degli altri soggetti ammessi al contributo. La determinazione sulle altre domande era un atto autonomo e precedente, e l’eventuale modifica del contributo di Assimprese non sarebbe ricaduta sugli altri partecipanti. Inoltre, la stessa Camera di Commercio ha successivamente riconosciuto l’assenza di lesioni nella posizione degli altri beneficiari, escludendo la necessità di una rinnovazione dell’intera procedura.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il vizio di inammissibilità della sentenza impugnata, rilevando la mancanza del requisito sostanziale per la qualifica di controinteressati secondo la giurisprudenza amministrativa. Sulla base dei princìpi espressi dall’Adunanza Plenaria, la causa è stata rimessa al giudice di primo grado affinché venga pronunciato il merito.
La decisione comporta la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al TAR, il quale dovrà esaminare le doglianze di Assimprese nel merito. Le spese dei due gradi di giudizio sono state interamente compensate tra le parti, in ragione della natura processuale della controversia.

