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Wind Tre ottiene lo svincolo della fideiussione a Campobasso


Pubblicato il: 1/20/2026

L’avvocato Giuseppe Sartorio ha rappresentato Wind Tre S.p.A. L’avvocato Emilio Toma ha assistito il Comune di Campobasso. Gli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati hanno rappresentato Cellnex Italia S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 268/2026 (RG 3937/2022), ha deciso un contenzioso tra Wind Tre S.p.A. e il Comune di Campobasso relativo all’installazione di impianti di telecomunicazione, intervenendo su una vicenda che aveva visto coinvolte anche Cellnex Italia S.p.A., la Regione Molise e la Camera di Commercio del Molise (queste ultime non costituite in giudizio).

Oggetto della controversia era la richiesta del Comune di presentare una fideiussione a garanzia degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, prevista dall’art. 5, comma 3, lett. e) della L.R. Molise n. 20/2006 e dall’art. 11 del Regolamento comunale relativo. La vicenda trae origine dal diniego rilasciato dal Comune di Campobasso il 24 giugno 2021 sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto presentata da Wind Tre e Cellnex. Il diniego veniva motivato dalla mancata presentazione, da parte delle società, del certificato fideiussorio e del relativo atto di impegno, adempimenti previsti dalla normativa regionale. Le società, ritenendo tali obblighi non conformi alla normativa statale e alla Costituzione, avevano impugnato il provvedimento avanti al TAR Molise, sottoponendo anche la questione della legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale.

Il TAR Molise, con la sentenza n. 364/2021, aveva accolto i ricorsi annullando il diniego, stabilendo che la fideiussione non doveva essere condizione per il rilascio dell’autorizzazione, ma solo richiesta successivamente all’autorizzazione stessa, in fase di esercizio dell’impianto. Tuttavia, lo stesso TAR aveva escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, interpretando la normativa regionale in senso conforme al Codice delle comunicazioni elettroniche e alla Costituzione.

Wind Tre aveva proposto appello contro tale capo della sentenza, sostenendo l’illegittimità costituzionale dell’obbligo di fideiussione anche ai fini dell’esercizio dell’impianto, e chiedendo la totale eliminazione di tale vincolo.

Nel corso del giudizio di appello, il Consiglio di Stato disponeva la rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 5, comma 3, lettere d) ed e) della L.R. Molise n. 20/2006. Il punto giuridico decisivo della controversia è la competenza legislativa concorrente dello Stato e della Regione in materia di ordinamento delle comunicazioni, nonché il divieto – sancito dall’art. 93, comma 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche – di imporre oneri ulteriori per l’installazione o l’esercizio degli impianti rispetto a quelli previsti dalla legge statale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lett. e) della L.R. Molise n. 20/2006, nella parte in cui imponeva la presentazione di una fideiussione come condizione.

In accoglimento dell’appello di Wind Tre, il Consiglio di Stato ha quindi annullato anche l’art. 11 del Regolamento comunale nella parte relativa all’obbligo di fideiussione, ordinando al Comune di Campobasso di procedere allo svincolo della garanzia illecitamente richiesta anche solo ai fini dell’attivazione dell’impianto.

La sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, conferma le restanti statuizioni e compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio per la novità della questione di legittimità costituzionale che ha determinato il mutamento del quadro normativo di riferimento.