Ministero delle Imprese ottiene il via libera ai contributi ponte radio anche per la RAI
Pubblicato il: 1/20/2026
L’avvocato Stefano D’Ercole ha rappresentato RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 269/2026 (RG n. 2982/2024), ha affrontato la controversia tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., avente ad oggetto la richiesta ministeriale a RAI del pagamento di contributi annui, pari a euro 302.271,50 per l’anno 2016, relativi ai collegamenti in ponte radio dovuti dagli operatori di rete in tecnica digitale terrestre. La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione, da parte di RAI, della nota ministeriale prot. 4856 del 22.1.2016 e della relativa circolare esplicativa.
Il Ministero aveva chiesto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il versamento dei contributi ai sensi dell’art. 2-bis dell’allegato 10 al d.lgs. n. 259/2003, introducendo per la RAI un obbligo parificato a quello degli operatori titolari di autorizzazione generale. RAI, pur adempiendo al pagamento con riserva, contestava la legittimità dell’imposizione, sostenendo di non essere soggetta a tale obbligo in quanto concessionaria di servizio pubblico soggetta a contratti specifici, e impugnava anche la pretesa dei contributi per anni precedenti l’entrata in vigore della nuova normativa.
Il TAR Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso di RAI, ritenendo che l’obbligo imposto dal Ministero non trovasse applicazione nei confronti della concessionaria, respingendo però la censura sulla retroattività della richiesta. Il Ministero ha quindi proposto appello contestando la natura non tributaria dei contributi e sostenendo che la titolarità del diritto d’uso, acquisito da RAI con il DM 28.6.2012, legittimava la richiesta in esame. Contestualmente, RAI ha proposto appello incidentale, insistendo sulle proprie ragioni avverso il rigetto della censura relativa alla retroattività.
Il Consiglio di Stato, valutando le doglianze, ha posto in rilievo come i contributi ex art. 2-bis d.lgs. 259/2003 presentino natura sinallagmatica e non tributaria, e che RAI, quale concessionaria anche in regime di libera concorrenza e titolare di diritto d’uso, rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dei contributi richiesti dal Ministero per l’attività svolta quale operatore di rete in tecnica digitale terrestre. Si è infatti negata la portata innovativa della più recente normativa, ritenendola semplicemente ricognitiva di un principio già applicabile ratione temporis.
Il Consiglio di Stato ha conseguentemente accolto l’appello principale del Ministero, riconoscendo la legittimità della richiesta di pagamento per l’anno 2016; ha invece respinto l’appello incidentale di RAI, confermando l’inammissibilità della censura relativa alla pretesa retroattività dei contributi per gli anni 2014 e 2015 in quanto la nota ministeriale non aveva prodotto effetti immediatamente lesivi. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti. La pronuncia determinerà in via definitiva l’obbligo per RAI di corrispondere i contributi richiesti per l’anno contestato, consolidando il principio dell’equiparazione della concessionaria pubblica agli altri operatori di rete quando agisce in regime di libera concorrenza.

