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Palazzo Holding ottiene l’annullamento del diniego sui fondi per l’imprenditoria femminile


Pubblicato il: 1/21/2026

L’avvocato Matilde Mura ha assistito Palazzo Holding Immobiliare S.r.l. Gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari ed Ernesto Papponetti hanno rappresentato Invitalia S.p.A.

Il contenzioso riguarda la domanda di accesso al Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile presentata dalla società Palazzo Holding Immobiliare S.r.l., per un importo di 400.000 euro, volta alla realizzazione di un bar, pasticceria e ristorante.

A seguito del rigetto comunicato da Invitalia nell’ottobre 2023 per insufficiente punteggio su specifici criteri, la società ha impugnato la decisione davanti al TAR Sardegna (sentenza n. 699/2024), che ha respinto il ricorso.

Successivamente Palazzo Holding ha proposto appello presso il Consiglio di Stato (n. 1484/2025 R.G.), che con la sentenza n. 272/2026 si è pronunciato sul caso.

La vicenda trae origine dalla richiesta di agevolazione da parte della società, che puntava all’ottenimento di contributi pubblici nella cornice del Fondo per l’imprenditoria femminile, regolato dal decreto interministeriale 30 settembre 2021. Invitalia aveva rigettato la domanda sulla base dell’attribuzione di punteggio nullo ai criteri “d.1” (coerenza tra programma di spesa e progetto) e “d.3” (capacità di rapportare le previsioni economiche agli aspetti distintivi del progetto), valorizzando incongruenze nei dati presentati e nella destinazione delle risorse impiegate dalla società. Palazzo Holding contesta la fondatezza di tali rilievi, sostenendo che non vi sia mai stato scostamento nel programma oggetto di finanziamento e che i dati previsionali fossero coerenti e motivati.

Il TAR aveva considerato le valutazioni di Invitalia espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo salvo vizi specifici, non ravvisabili in questo caso, e aveva omesso di esaminare nel merito il motivo riferito al criterio “d.1”, considerando assorbente l’attribuzione di punteggio nullo a uno dei due criteri.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del TAR, ritenendo fondati i motivi di appello. In particolare, ha riscontrato un deficit motivazionale sia con riferimento al punteggio nullo assegnato al criterio “d.3” sia a quello “d.1”. La sentenza evidenzia che Palazzo Holding aveva fornito dati concreti sulle stime di fatturato, prezzi e quantità vendibili riferiti ad attività preesistenti e analoghe, il tutto senza che Invitalia avesse fornito una confutazione chiara e analitica alle indicazioni dell’impresa. Quanto al criterio “d.1”, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’integrazione di risorse proprie per aumenti dei costi indipendenti dalla domanda originaria non può incidere sulla coerenza del programma rispetto al progetto presentato, ribadendo che la normativa consente la copertura di fabbisogni ulteriori a carico dell’impresa purché non stravolga il dimensionamento del programma finanziato.

La decisione accoglie l’appello di Palazzo Holding, annulla il provvedimento di Invitalia e la precedente sentenza del TAR, demandando all’Agenzia una nuova valutazione della domanda alla luce dei rilievi motivazionali della sentenza. Le spese di lite del doppio grado sono compensate tra le parti. Ne deriva la possibilità per la società di vedere riconsiderata la propria istanza di accesso al Fondo, con potenziale conseguente ammissione al finanziamento richiesto e rafforzamento della certezza motivazionale nei procedimenti di assegnazione dei contributi pubblici.