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La Città Metropolitana di Bologna vede confermato il no alla revisione prezzi nei contratti energia


Pubblicato il: 1/21/2026

Gli avvocati Zoppini, Vercillo e Boldi hanno assistito Consorzio Innova soc. coop., Rekeep s.p.a. e Coopservice soc. coop. p.a.; gli avvocati Barone e Scarpiello hanno rappresentato la Città Metropolitana di Bologna.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 279/2026 (RG n. 3135/2025), ha definito la controversia tra il Consorzio Innova soc. coop., mandataria di un RTI comprendente Rekeep s.p.a. e Coopservice soc. coop. p.a., contro la Città Metropolitana di Bologna in relazione alla revisione dei corrispettivi per un appalto di servizi energia e manutenzione impianti termici in edifici pubblici dell'Emilia Romagna. La causa trae origine dalla nota del 1 dicembre 2022 con cui la Città Metropolitana di Bologna aveva negato la revisione dei prezzi contrattuali per la stagione termica 2021/2022, richiesta dal RTI in ragione degli eccezionali aumenti del prezzo del gas naturale.

Il contenzioso nasce dall'aggiudicazione, nel 2018, della convenzione-quadro per servizi energetici e manutenzione, in regime EPC, in favore del Consorzio Innova e mandanti, cui aderivano diverse amministrazioni dell’Emilia Romagna. L’oggetto del contrasto riguardava la revisione dei prezzi dovuta all’imprevedibile incremento dei costi dell’energia nel 2021-2022. La società ricorrente chiedeva che la revisione tenesse conto dei soli prezzi unitari lordi del gas naturale pubblicati da ARERA, escludendo riduzioni di IVA e oneri di sistema, misure introdotte dal legislatore per calmierare i prezzi. La Città Metropolitana aveva però confermato, anche a seguito di istanza di riesame nel novembre 2023, il diniego alla richiesta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (sentenza n. 1000/2024) aveva respinto il ricorso, ritenendo fondata l’interpretazione letterale dell’art. 20 del Capitolato, secondo cui nel calcolo dell’indice di riferimento per la revisione dei prezzi si dovevano includere anche eventuali variazioni di IVA e oneri di sistema. Secondo il TAR, la misura della revisione era così stabilita nei documenti di gara, e nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di legge per un riequilibrio contrattuale; non era emerso, inoltre, uno squilibrio economico superiore alla soglia del 10% di incremento, tale da legittimare il rimedio previsto dall’art. 1, comma 511, L. n. 208/2015.

Sul piano giuridico, la controversia si è focalizzata sulla portata della clausola revisionale inserita nel Capitolato d’appalto, sulla funzione della revisione prezzi prevista dal d.lgs. 50/2016 e dalla normativa speciale sui contratti dei soggetti aggregatori. Centrale la questione se, in presenza di eccezionali aumenti energetici, la riduzione di IVA e oneri di sistema potesse essere esclusa dal calcolo della revisione, come sostenuto dall’appaltatore, oppure se si dovesse applicare il letterale criterio matematico deciso in sede di gara e accettato da entrambe le parti. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la lex specialis di gara va interpretata restrittivamente e che modifiche sostanziali non possono intervenire in corso di esecuzione; inoltre, la clausola revisionale fornisce un meccanismo automatico – basato su parametri oggettivi – che riflette le fluttuazioni di mercato senza garantire l’indennizzo integrale del rischio d’impresa.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’RTI, confermando la decisione di primo grado e riconoscendo la correttezza dell’operato della Città Metropolitana di Bologna: il meccanismo di revisione dei prezzi doveva seguire la formula pattuita, comprensiva delle riduzioni normative di IVA e oneri di sistema. Non avendo l’appaltatore dato prova di uno squilibrio rilevante superiore alla soglia normativa, è stato sancito il difetto di diritto alla revisione chiesta. In conseguenza, Consorzio Innova è stato condannato a rifondere le spese di lite del grado, quantificate in euro 3.000 a favore della controparte.