Trenord ottiene conferma dell’esclusione di Ecobrake dalla gara sulle guarnizioni ferroviarie
Pubblicato il: 1/21/2026
Gli avvocati Andrea Di Lieto hanno assistito Ecobrake S.U.R.L.; gli avvocati Bellocchio, Pozzi e Cappellini hanno rappresentato Trenord s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 280 del 2026 (RG n. 5944/2025), si è pronunciato sull’appello proposto da Ecobrake S.U.R.L. contro Trenord s.r.l. in merito all’esclusione della società Ecobrake da una gara aperta bandita da Trenord per la fornitura di guarnizioni frenanti organiche destinate al materiale rotabile ferroviario, gara identificata dal CIG B1526617DE.
La controversia ruota intorno all’esclusione di Ecobrake, unica offerente, dalla gara del valore base d’asta di 1.747.200 euro, per la fornitura di guarnizioni frenanti omologate secondo standard tecnici UIC541-3. Il provvedimento di esclusione, emesso da Trenord l’11 dicembre 2024, si fondava sull’assenza di Ecobrake nell’elenco delle società con prodotti omologati UIC previsti dalla tabella "Type 4.2", considerato dalla stazione appaltante quale requisito essenziale di partecipazione.
Dopo il provvedimento di esclusione, Ecobrake aveva adito il TAR Lombardia contestando che né il disciplinare né gli atti di gara prevedessero espressamente tale esclusione, sostenendo di aver comunque prodotto guarnizioni in possesso delle caratteristiche e dei test richiesti, con certificazione di conformità rilasciata dal Bureau Veritas.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2570/2025, aveva però dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato, rilevando che l’omologazione UIC costituiva requisito minimo per garantire la sicurezza ferroviaria e che la documentazione prodotta da Ecobrake non era sufficiente a soddisfare il requisito di partecipazione. Nell’appello al Consiglio di Stato, Ecobrake ha reiterato che la lex specialis non imponeva l’obbligo di omologazione UIC né la presenza nell’elenco "Type 4.2", ma solo il rispetto della norma tecnica UIC 541-3 e il superamento dei relativi test, come attestato dall’organismo notificato Bureau Veritas.
Ecobrake ha altresì sostenuto che il disciplinare di gara avrebbe dovuto ritenersi contrario alla normativa europea in tema di interoperabilità ferroviaria e che l’esclusione non era stata adeguatamente motivata.
La decisione del Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui le caratteristiche tecniche minime fissate dalle specifiche di gara costituiscono condizioni non derogabili di partecipazione e che l’assenza dei requisiti comporta l’esclusione anche in assenza di una specifica comminatoria.
Il Collegio ha confermato che, nel caso di specie, la mancata omologazione UIC e l’assenza di Ecobrake nell’elenco "Type 4.2" rappresentavano una carenza sostanziale, non sanabile tramite soccorso istruttorio e non parificabile a una semplice attestazione di conformità rilasciata da un organismo notificato diverso dall’UIC. È stato inoltre ritenuto tempestivo il rilievo della stazione appaltante e corretto il percorso motivazionale degli atti di gara e dei giudici di primo grado riguardo all’applicazione delle clausole escludenti, respingendo anche le doglianze sulla presunta violazione delle norme UE. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato il ricorso di Ecobrake, confermando la legittimità dell’esclusione disposta da Trenord e condannando Ecobrake al pagamento delle spese processuali, determinate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
La decisione sottolinea la centralità dei requisiti minimi tecnici negli appalti pubblici di sicurezza ferroviaria e riafferma la necessità di un’interpretazione rigorosa delle prescrizioni della lex specialis delle gare del settore.

