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Provincia di Foggia confermata vittoriosa sul caso proroga servizio stradale


Pubblicato il: 1/22/2026

Gli avvocati Donato Masiello hanno rappresentato la Provincia di Foggia; l’avvocato Andrea Stefanelli ha assistito Zini Elio s.r.l.; gli avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci e Pier Paolo Nocito hanno assistito Sicurezza e Ambiente s.p.a.

Il contenzioso vede coinvolte la società Sicurezza e Ambiente s.p.a., la Provincia di Foggia e la Zini Elio s.r.l., in relazione alla procedura CIG 8816608F12 riguardante il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti. La controversia è stata trattata dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con ricorso n. 5475/2025 e sentenza n. 281/2026, pubblicata il 13 gennaio 2026.

La vicenda trae origine dall’affidamento da parte della Provincia di Foggia del servizio in questione, inizialmente aggiudicato alla Zini Elio s.r.l. nel 2021 con possibilità di proroga biennale. In prossimità della scadenza del contratto, la Provincia aveva avviato una nuova gara che tuttavia non ha avuto seguito, determinando, dopo la revoca della nuova procedura, la scelta di prorogare il contratto con Zini Elio s.r.l. per ulteriori 24 mesi. Sicurezza e Ambiente s.p.a., interessata a partecipare alla nuova gara, ha impugnato la determinazione di proroga, sostenendo l’illegittimità dell'affidamento diretto senza procedura pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 455/2025, ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso presentato da Sicurezza e Ambiente s.p.a., rilevando che la società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la determinazione di proroga, regolarmente pubblicata sull’albo pretorio, piuttosto che impugnare solamente successive comunicazioni. Sicurezza e Ambiente s.p.a. ha proposto appello contro questa decisione.

Il Consiglio di Stato, analizzando i motivi di gravame, ha ritenuto infondata la tesi dell’appellante secondo cui la decorrenza dei termini di impugnazione dovesse seguire la comunicazione ricevuta e non la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio. Il Collegio ha chiarito che, per atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, il termine per ricorrere decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione, non essendo richiesta la conoscenza personale né la notifica individuale. Inoltre, è stato rilevato che la domanda di accesso agli atti era tardiva e l’istanza non poteva quindi incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

La decisione conferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività e, di conseguenza, le domande di merito vengono dichiarate inammissibili. Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello di Sicurezza e Ambiente s.p.a., confermando la sentenza impugnata e condannando la stessa società al pagamento delle spese di lite di euro 3.000,00 a favore di ciascuna delle altre parti costituite. Dal punto di vista giuridico, il pronunciamento ribadisce la centralità della pubblicazione sull’albo pretorio ai fini della decorrenza dei termini per impugnare e delle regole di auto-responsabilità degli operatori economici nelle gare pubbliche.