Ministero delle Infrastrutture si conferma nel diniego: niente compensazioni a Efeso 1
Pubblicato il: 1/22/2026
Gli avvocati Nicoletti e Vagnucci hanno assistito Efeso 1 s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 290/2026 (ricorso n. 3523/2025), si è pronunciato sul contenzioso tra Efeso 1 s.r.l., in qualità di assuntrice fallimentare dell’Impresa Lungarini s.p.a., e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione al mancato riconoscimento delle compensazioni per il rincaro dei materiali in un appalto del 2003 relativo ai lavori per la Guardia di Finanza a Ponte Galeria – Fiumicino. La vicenda trae origine dalla richiesta, reiterata e rimasta senza risposta, di liquidazione del credito maturato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2011–2014, istanza presentata dall’Impresa Lungarini (poi fallita) e subentrata, da ultimo, da Efeso 1 s.r.l.
La controversia ha origine da alcune compensazioni richieste per le variazioni dei prezzi dei materiali, riconosciute dai decreti ministeriali dell’epoca secondo i limiti fissati dall’art. 133 del d.lgs. 163/2006. Tuttavia, la Stazione appaltante – dopo aver receduto dal contratto nel 2015 e non avendo mai approvato la relativa variante progettuale – non ha mai provveduto all’accertamento e liquidazione delle somme. Nonostante i solleciti e le diffide, la procedura amministrativa non si è mai conclusa con un provvedimento espresso.
A seguito di tali inadempienze, nel 2017 la curatela fallimentare dell’Impresa Lungarini ha agito presso il TAR Lazio per l’accertamento del diritto alla compensazione, coinvolgendo anche Efeso 1 s.r.l. come assuntrice fallimentare. Il TAR Lazio, con sentenza n. 2306/2025, aveva dichiarato inammissibile la domanda rilevando la mancanza di un provvedimento espresso necessario per azionare l’accertamento giurisdizionale.
Efeso 1 s.r.l., proponendo appello dinanzi al Consiglio di Stato, ha sostenuto la natura di diritto soggettivo perfetto della compensazione così come disciplinata dall’art. 133 del Codice dei Contratti, chiedendo la riforma della sentenza e la liquidazione dei crediti (oltre interessi), o quantomeno una verificazione tecnica sulle somme. La difesa appellata ha invece insistito per il rigetto.
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado dando rilievo, da un lato, al meccanismo legale di compensazione che non si configura come diritto automatico dell’appaltatore ma comporta, invece, una valutazione discrezionale della stazione appaltante con procedura da concludersi con un provvedimento espresso e, dall’altro, alla giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di silenzio, l’unica via percorribile sarebbe stata l’azione avverso il silenzio-inadempimento, non esperita nel caso di specie.
In ragione di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Efeso 1 s.r.l., confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di un provvedimento accertativo presupposto e ritenendo assorbite le altre domande istruttorie e risarcitorie. La società viene inoltre condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell’Amministrazione per un importo di euro 3.000 oltre accessori di legge.

