Santa Croce ottiene dal Consiglio di Stato l’accesso alle gare minerarie in concordato preventivo
Pubblicato il: 1/22/2026
Gli avvocati Claudio Di Tonno, Mariangela Di Giandomenico e Matteo Di Tonno hanno rappresentato Santa Croce S.r.l.; gli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli hanno assistito AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; gli avvocati Maurizio Torchia e Salvatore Braghini hanno assistito Acqua Sant'Anna S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sul ricorso n. 5561/2025 promosso da Santa Croce S.r.l. contro AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e nei confronti di Acqua Sant'Anna S.p.A., relativo alla procedura di gara per l’affidamento in concessione pluriennale degli interventi di sfruttamento delle acque minerali nella Regione Abruzzo (ID gara 9156235). La sentenza è stata pubblicata il 13 gennaio 2026 e reca gli estremi n. 273/2026.
La controversia ha avuto origine dagli atti di gara predisposti da ARIC (ora AreaCom), impugnati da Santa Croce S.r.l. per la presunta illegittimità derivante dall’applicazione, secondo la ricorrente, della disciplina del Codice dei contratti pubblici invece della specifica normativa regionale. La società ha contestato anche la presenza di clausole ritenute escludenti, quali quella relativa alla cauzione e all’unificazione di più concessioni in un unico lotto, oltre ad ulteriori rettifiche e prescrizioni intervenute con successive determinazioni di AreaCom. Santa Croce S.r.l. si è sempre opposta all’esclusione automatica delle imprese in concordato preventivo con continuità, sostenendo la necessità di distinguere tra procedure liquidatorie e procedure recuperatorie.
In primo grado, il TAR Abruzzo aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che AreaCom aveva rettificato gli atti impugnati. Tuttavia, il ricorso per motivi aggiunti era stato respinto, riconoscendo ampio potere all’amministrazione sulla predisposizione delle regole di gara, compresa l’esclusione delle imprese in concordato, e ravvisando ostacoli ulteriori alla partecipazione della ricorrente, quali la pendenza di gravi irregolarità fiscali. Avverso tale pronuncia Santa Croce aveva proposto appello, lamentando omessa pronuncia, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, soprattutto riguardo alla legittimità della partecipazione delle imprese in concordato con continuità.
Elemento cruciale della decisione del Consiglio di Stato è stata la corretta interpretazione della normativa regionale (L.R. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15) e delle clausole di gara, alla luce dei principi e della normativa nazionale, in particolare l’art. 186-bis della legge fallimentare. I giudici hanno ritenuto che il concordato preventivo con continuità aziendale non può essere equiparato ad una procedura liquidatoria e, per questo, non costituisce un motivo di automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche per concessioni di beni, ribadendo l’obbligo di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il Consiglio di Stato ha inoltre stigmatizzato la decisione del primo giudice di addurre motivi ulteriori di esclusione, non oggetto del giudizio, quali le presunte irregolarità fiscali.
La sentenza ha accolto in parte l’appello di Santa Croce S.r.l., riformando la pronuncia di primo grado e dichiarando l’inammissibilità dei motivi aggiunti per assenza di provvedimenti escludenti adottati dall’amministrazione sino a quel momento. Il punto dirimente però è rappresentato dal riconoscimento del diritto di un’impresa in concordato preventivo con continuità di partecipare alle gare per concessioni minerarie, restando esclusi dal giudizio altri profili concernenti l’eventuale esclusione per motivi ulteriori che potranno essere oggetto di nuova impugnazione. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia definisce un principio chiave per la parità di accesso alle gare pubbliche. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

