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Ministero delle Imprese prevale su Radio Mater sugli impianti lombardi


Pubblicato il: 1/23/2026

L'avvocato Mario Mossali ha rappresentato Associazione Radio Mater Organizzazione di Volontariato. Gli avvocati Mauro Amiconi e Mario Monaco hanno assistito Virgin Radio Italy Spa e Radio Subasio S.r.l. L'avvocato Carlo Pandiscia ha rappresentato Rai Way Spa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 308/2026 (n. 8294/2024 RG), ha deciso sulla complessa vicenda che ha visto contrapposti il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Associazione Radio Mater Organizzazione di Volontariato, Virgin Radio Italy Spa, Radio Subasio S.r.l. e Rai Way Spa. Il contenzioso riguarda la revoca e riattivazione di due impianti radiofonici lombardi (tx 87.750 MHz di Campo dei Fiori e tx 87.600 MHz di Monte Bisbino) di proprietà dell’associazione, oggetto di provvedimenti amministrativi di disattivazione e successiva richiesta di riaccensione.

La controversia prende le mosse dalle note del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Lombardia e D.G.S.C.E.R.P., che hanno comunicato la chiusura e l’archiviazione dell’istanza presentata da Radio Mater per la riattivazione dei suddetti impianti. In primo grado, il Tar Lazio, con sentenza n. 15096/2024, aveva accolto il ricorso di Radio Mater, ordinando un nuovo esercizio del potere amministrativo in considerazione dell’attuale efficacia dei provvedimenti di revoca delle precedenti disattivazioni.

Il giudizio di appello si è sviluppato a seguito dell’impugnazione da parte del Ministero e dell’appello incidentale di Rai Way Spa. Le società Virgin Radio e Radio Subasio hanno sostenuto le ragioni dell’appello del Ministero. Il Consiglio di Stato ha esaminato il presunto contrasto tra la sentenza n. 2166/2003 (che ha confermato la decadenza del titolo concessorio per radiodiffusione sonora) e la sentenza n. 4917/2018 (che si è limitata a prendere atto della rinuncia da parte della ricorrente originaria, senza effetti sostanziali sul titolo degli impianti).

Elemento giuridico chiave della decisione è stato il riconoscimento della carenza di legittimazione della dante causa di Radio Mater, in quanto non aveva titolo valido per esercire gli impianti radiodiffusivi in questione. Secondo la giurisprudenza consolidata, un soggetto privo di concessione non può trasferire ad altri la titolarità di impianti destinati alla radiodiffusione: il trasferimento non può avvenire senza il possesso di un idoneo titolo legittimante, così come consolidato dalla sentenza n. 2166/2003 e da successivi precedenti e ordinanze.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto gli appelli del Ministero e di Rai Way Spa, respingendo le domande di Radio Mater e riformando la pronuncia del Tar Lazio. Il ricorso di primo grado di Radio Mater è stato definitivamente respinto per difetto di legittimazione e mancanza di valido titolo giuridico sugli impianti. Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono state compensate, in considerazione della complessità della vicenda e dei numerosi pronunciamenti intervenuti nel tempo.