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Il Consiglio di Stato conferma la vittoria di Pizzamiglio nella gara rifiuti a San Colombano


Pubblicato il: 1/23/2026

Gli avvocati Marina Giani e Stefano Sonzogni hanno assistito Pizzamiglio Andrea s.r.l. mentre gli avvocati Giorgio Bottani, Damiano Pallottino, Laura Sommaruga e Laura Maria Franciosi hanno rappresentato Bassanetti s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello (n. 3034/2025) proposto dalla società Bassanetti s.r.l. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (n. 3787/2024). Il giudizio riguarda la procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e servizi complementari per il Comune di San Colombano al Lambro (CIG 92788361B3), inizialmente aggiudicata a Bassanetti ma successivamente contestata da Pizzamiglio Andrea s.r.l.

La vicenda prende avvio dall’indizione da parte del Consorzio CEV di una gara quadriennale per la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, a cui partecipano entrambe le società. Un primo provvedimento aveva aggiudicato l’appalto a Pizzamiglio, ma tale aggiudicazione veniva annullata dal Tar e poi dal Consiglio di Stato a causa di irregolarità nella valutazione dell’offerta tecnica. Qui la stazione appaltante provvedeva a una nuova aggiudicazione in favore di Bassanetti, che veniva però impugnata dalla stessa Pizzamiglio per presunte criticità nella valutazione della congruità dell’offerta.

A seguito di ricorso, il Tar Lombardia annullava la nuova aggiudicazione per difetto di istruttoria sulla valutazione di congruità dell’offerta Bassanetti, giudicata anomala. La Bassanetti impugnava la pronuncia, sostenendo davanti al Consiglio di Stato la validità della propria offerta e censurando l’errata applicazione delle tabelle ministeriali e delle valutazioni tecniche operate sia dalla controparte che dal giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato, dinnanzi a una materia di natura tecnica, aveva già disposto una consulenza tecnica d’ufficio che confermava i rilievi critici mossi in primo grado: la Bassanetti aveva sottostimato il costo del lavoro, inserendo ratei non correttamente e non distinguendo tra monte ore contrattuale ed effettivo. Ciò, secondo il collegio, rendeva incerta e inaffidabile dal punto di vista tecnico l’offerta economica proposta.

Sul piano giuridico, il Consiglio di Stato ha ribadito che la valutazione della congruità dell’offerta nelle gare pubbliche è affidata alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, ma resta sindacabile davanti al giudice amministrativo in presenza di errori manifesti. Sono stati ritenuti corretti i rilievi: il costo della manodopera deve essere giustificato sull’intero monte ore contrattuale, non su quello effettivo.

La decisione finale respinge l’appello di Bassanetti, confermando la sentenza del Tar Lombardia e l’illegittimità della sua aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha condannato Bassanetti al pagamento delle spese giudiziali per 10.000 euro a favore di Pizzamiglio, nonché delle spese di consulenza tecnica. La domanda di subentro di Pizzamiglio però, proposta solo in fase avanzata, è stata dichiarata inammissibile per tardiva riproposizione, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., senza incidere sull’annullamento della gara e sulle spese a carico di Bassanetti.