Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Comune di Magenta: confermata la legittimità del diniego alla Moschea Abu Bakar


Pubblicato il: 1/23/2026

L’avvocato Luca Bauccio e l’avvocato Aldo Russo hanno rappresentato l’Associazione Moschea Abu Bakar. L’avvocato Paolo Bertacco ha assistito il Comune di Magenta.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 328/2026 pubblicata il 15 gennaio 2026, si è pronunciato sul ricorso per ottemperanza (RG n. 6872/2025) promosso dall’Associazione Moschea Abu Bakar contro il Comune di Magenta. Il giudizio era volto a verificare il puntuale adempimento, da parte dell’amministrazione comunale, alla precedente decisione dello stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 1710/2025), che aveva annullato un rigetto comunale riguardante la richiesta di assegnazione di un’area da destinare a luogo di culto per la comunità musulmana.

La vicenda trae origine dalla richiesta inoltrata dall’Associazione Moschea Abu Bakar il 30 gennaio 2020, con la quale si chiedeva l’assegnazione di un’area comunale per la realizzazione di una moschea. A seguito del rigetto espresso dal Comune di Magenta con PEC del 10 luglio 2020, la questione era già stata oggetto del giudizio definito dal Consiglio di Stato nel febbraio 2025, che aveva riscontrato un vizio di istruttoria, ordinando all’ente comunale di rivalutare l’istanza verificando l’effettiva disponibilità e destinabilità urbanistica dell’area tra strada Robecco e via Tobagi o, in alternativa, di altre aree idonee secondo la normativa vigente. Il Comune, in esecuzione del giudicato, aveva quindi adottato un nuovo provvedimento (n. 29460/2025 del 9 giugno 2025), respingendo ancora una volta l’istanza.

La nuova impugnazione per ottemperanza era fondata sulla deduzione, da parte dell’Associazione, di una presunta violazione od elusione del giudicato del Consiglio di Stato. L’Associazione sosteneva che il Comune non avesse rispettato il dovere, imposto dalla sentenza del 2025, di garantire uno spazio per il culto religioso e che la nuova istruttoria fosse apparente e carente rispetto alle indicazioni della decisione pregressa. Si contestava inoltre che l’area individuata dal Comune (strada Robecco e via Tobagi) fosse stata, secondo la pianificazione urbanistica aggiornata, inidonea per edifici religiosi, e si invocava l’attivazione di strumenti pianificatori alternativi nelle norme regionali. Il Comune si difendeva affermando di aver svolto un’istruttoria completa e che, alla luce della normativa urbanistica vigente, nessuna area idonea risultava individuabile nel territorio comunale.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ripercorre dapprima la successione degli atti: il diniego originario annullato per difetto istruttorio, la sentenza che ordinava la riedizione con istruttoria effettiva, l’adozione del nuovo diniego fondato su una dettagliata verifica della disciplina urbanistica aggiornata con la deliberazione consiliare n. 43/2023 del Comune. La Corte ha sottolineato che non sussiste un obbligo assoluto di individuare per forza un’area da destinare al culto, ma un dovere di istruttoria effettiva, limitato dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle competenze amministrative proprie dell’ente locale.

Sul piano giuridico, la Sezione evidenzia che la libertà religiosa, seppur tutelata come diritto inviolabile ex art. 19 Cost., non attribuisce alle associazioni un diritto incondizionato all’assegnazione di aree pubbliche, soprattutto in presenza di limiti urbanistici e di consumo di suolo imposti da normative regionali e strumenti urbanistici comunali. È, quindi, escluso che il giudicato precedente abbia imposto al Comune un obbligo “in positivo” di reperire comunque un’area. La motivazione adottata dal Comune, nonostante le critiche della ricorrente, è stata ritenuta esaustiva e aderente alle regole urbanistiche vigenti. Il sindacato giurisdizionale, in tale materia, non può sostituirsi alla discrezionalità tipica dell’ente territoriale nella pianificazione del territorio.

All’esito, il Consiglio di Stato ha dichiarato infondato il ricorso per ottemperanza, confermando la piena legittimità del nuovo diniego espresso dal Comune di Magenta e la correttezza dell’istruttoria svolta. Non sussistendo alcuna violazione o elusione del giudicato, è stata respinta anche la domanda subordinata di chiarimenti. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti, in considerazione della delicatezza e novità della questione, mentre resta a carico dell’Associazione Moschea Abu Bakar il contributo unificato versato per il ricorso.