Remiso e Tatulli Costruzioni ottengono l'ordine al Comune di Bari di stipulare la convenzione di lottizzazione
Pubblicato il: 1/23/2026
L’avvocato Saverio Profeta ha assistito il Consorzio Remiso e Tatulli Costruzioni S.r.l.; l’avvocato Mariangela Lioce ha rappresentato il Comune di Bari.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull'appello promosso dal Consorzio Remiso e dalla società Tatulli Costruzioni S.r.l. contro il Comune di Bari, relativo alla mancata stipula della convenzione di lottizzazione per un comparto urbanistico in località Santo Spirito.
Il giudizio, iscritto al n. 5316/2025 Reg. Ric., trae origine dalla sentenza n. 497/2025 del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso degli odierni appellanti contro una nota del Comune di Bari del 30 maggio 2024.
La vicenda nasce dalla deliberazione consiliare del 2006, con cui il Comune di Bari aveva adottato il piano di lottizzazione n. 94 della maglia 16 del P.P.A., seguita dall’approvazione della lottizzazione del comparto A nel 2013. Tuttavia, non era mai stata stipulata la prevista convenzione tra Comune e soggetti attuatori, nonostante l’approvazione del relativo schema. Nel 2024, Remiso e Tatulli Costruzioni avevano diffidato il Comune a procedere alla stipula, ottenendo un riscontro negativo. Tale diniego era stato impugnato, ma il TAR aveva reputato la nota comunale non lesiva degli interessi dei ricorrenti, escludendo la presenza di un diniego vero e proprio.
Il TAR aveva accolto la tesi del Comune secondo cui la risposta del 30 maggio 2024 non costituiva un atto di diniego ma un rinvio legato a complesse questioni in fatto e diritto, e che non risultava lesa la posizione dei ricorrenti. In appello, Remiso e Tatulli Costruzioni hanno contestato, fra l’altro, la violazione dell’autovincolo assunto dal Comune con l’approvazione del piano e l’inidoneità degli atti endoprocedimentali comunali a giustificare il mancato convenzionamento, ribadendo la sussistenza degli obblighi giuridici alla stipula. Il Comune ha resistito, ponendo in primo luogo questioni processuali sull’ammissibilità dell’appello, poi articolando difese di merito.
Il Consiglio di Stato ha anzitutto escluso l’inammissibilità dell’appello, ritenendo sufficiente la riproposizione dei motivi di primo grado in forma anche sintetica purché espressa con specificità e senza introdurre elementi nuovi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure degli appellanti circa l’erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR, riconoscendo che la nota comunale del 30 maggio 2024 costituiva un vero e proprio diniego, lesivo dell’interesse pretensivo a stipulare la convenzione urbanistica.
L’analisi giuridica decisiva svolta dal Consiglio di Stato ha riguardato, tra l’altro, la natura del rapporto tra approvazione del piano di lottizzazione e stipula della relativa convenzione. Il Collegio ha riaffermato che, una volta approvato il piano e il relativo schema di convenzione, il Comune si autovincola alla stipula, conservando solo il potere di revocare la propria determinazione per motivate ragioni sopravvenute, da esercitare con un atto formale del Consiglio comunale. Il diniego in concreto espresso invece dall’ufficio urbanistico, senza riesame della questione in sede consiliare, è stato ritenuto illegittimo. Ulteriori questioni sollevate dal Comune, come la pendenza di varianti o altre sopravvenienze, sono state giudicate non impeditive dell’obbligo di stipulazione, bensì rilevanti solo ai fini di un’eventuale formale revoca del piano.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la nota comunale del 30 maggio 2024, ordinando all’amministrazione di Bari di procedere alla stipula della convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, salvo che il Comune eserciti altri poteri conformi ai principi indicati, soprattutto riguardo a eventuali revoche o varianti. In favore di Remiso e Tatulli Costruzioni è stato disposto il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate complessivamente in 6.000 euro oltre accessori di legge.
La pronuncia reimposta il principio secondo cui la volontà del Comune, una volta maturata con l’approvazione di piani e relativi schemi convenzionali, non può essere superata da atti meramente gestionali o da dinieghi non formalizzati dal competente organo consiliare.

