HMC Premedical ottiene l'annullamento dell'aggiudicazione della fornitura di maschere presso ASL Roma 2
Pubblicato il: 2/4/2026
Gli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande hanno assistito HMC Premedical S.p.a.; gli avvocati Francesco Dell’Orso e Maria Fallerini hanno rappresentato ASL Roma 2; gli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno rappresentato Alse Medica S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 663 del 27 gennaio 2026 (n. 8222/2025 RG), ha deciso su un contenzioso avente ad oggetto la procedura di gara, identificata dal CIG 9918934347, per l’aggiudicazione del lotto n. 54 relativo alla fornitura di maschere total face a doppio ingresso, indetta da ASL Roma 2. La società HMC Premedical S.p.a., seconda classificata, ha impugnato il provvedimento con cui l’appalto era stato aggiudicato ad Alse Medica S.r.l..
La vicenda trae origine dall’impugnazione, davanti al TAR Lazio, del provvedimento di aggiudicazione adottato con delibera n. 647 dell’11 settembre 2024 e dai relativi verbali di gara, in cui HMC Premedical contestava la conformità tecnica del prodotto offerto da Alse Medica rispetto ai minimi di capitolato. In particolare, veniva criticata la mancanza di alcuni requisiti, tra cui il doppio ingresso integrato per il rebreathing di CO2, la presenza di cinque rebbi, la valvola PEEP amagnetica, la taglia M della maschera e la risterilizzazione in autoclave a 134°C per 10 cicli.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 16215/2025, aveva rigettato il ricorso di HMC, ritenendo applicabile il principio di equivalenza previsto dal Codice dei contratti pubblici, affermando che la maschera di Alse Medica, pur differendo formalmente dai parametri della lex specialis, garantiva comunque la funzionalità richiesta dalla stazione appaltante. Anche sulla valvola PEEP, la carenza della caratteristica amagnetica fu ritenuta non essenziale ai fini della partecipazione.
HMC Premedical ha impugnato la decisione del TAR sostenendo che vi sarebbe stata una valutazione erronea dei requisiti tecnici richiesti, in particolare della valvola PEEP amagnetica e del doppio ingresso, e che la Commissione e il TAR non avrebbero adeguatamente verificato la presenza delle caratteristiche richieste dalla lex specialis, né rispettato i limiti di applicazione del principio di equivalenza. ASL Roma 2 e Alse Medica si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato ha approfondito le condizioni di applicazione del principio di equivalenza, sottolineando che può operare solo in presenza di una esplicitazione della finalità del requisito nella lex specialis e che i requisiti strutturali possono essere superati solo se viene dimostrata l’effettiva equivalenza funzionale rispetto all’esigenza sottesa alla prescrizione di gara. Nel caso di specie, il requisito della valvola PEEP amagnetica era introdotto dalla lex specialis proprio per garantire l’uso sicuro anche in ambiente RMN e non poteva essere superato in assenza della caratteristica.
La decisione ha accolto l’appello di HMC Premedical, ravvisando che la maschera di Alse Medica fosse priva del requisito non surrogabile della amagneticità della valvola PEEP, con conseguente esclusione dalla gara. La sentenza annulla quindi con effetti ex nunc l’aggiudicazione in favore di Alse Medica, dispone il subentro di HMC Premedical nel contratto per l’intera durata originaria (previa verifica del possesso dei requisiti) e condanna ASL Roma 2 e Alse Medica al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, pari a 5.000 euro ciascuna oltre accessori.

