Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Comune di Capannori ottiene l'annullamento del silenzio-assenso su infrastruttura di telecomunicazioni


Pubblicato il: 2/4/2026

L’avvocato Chiara Donadon ha assistito il Comune di Capannori. Gli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria hanno rappresentato Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 664/2026 (ricorso n. 6606/2025), è intervenuto su un contenzioso fra il Comune di Capannori e Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Oggetto della causa era l’impugnazione da parte del Comune della sentenza del TAR Toscana n. 861/2025, che aveva riconosciuto l’intervenuto silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione presentata da Inwit per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni in via dei Banchieri, frazione Lunata.

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte di Inwit, dell’istanza di autorizzazione in data 29 marzo 2024. Successivamente, il Comune aveva indetto la conferenza di servizi per valutare il progetto. Nel corso del procedimento sono stati acquisiti pareri favorevoli da parte di alcuni enti, tra cui Arpat e Terna, ma sono pervenuti anche pareri negativi dagli uffici comunali competenti in materia edilizia e ambientale. Dopo vari scambi tra le parti e sospensioni dei termini connesse a tentativi di ricerca di soluzioni alternative – su richiesta della stessa Inwit – il Comune aveva adottato, il 18 giugno 2024, la determinazione negativa conclusiva della conferenza e, il 21 giugno, il diniego formale.

A quel punto, Inwit aveva adito il TAR chiedendo, in via principale, la declaratoria dell’intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione, ritenendo che il Comune non avesse adottato nei termini il provvedimento finale. Il TAR Toscana aveva accolto il ricorso, ritenendo formata la fattispecie del silenzio-assenso e dichiarato inefficaci gli atti comunali successivi.

Il Comune di Capannori ha quindi presentato appello, sostenendo tra l’altro che la sospensione dei termini era avvenuta su istanza della società ed era legittima, e che il procedimento si era invece concluso nei termini di legge al netto della sospensione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le doglianze del Comune, soffermandosi sulla nota comunale del 3 giugno 2024 che aveva sospeso i termini del procedimento in attesa di un riscontro da Inwit entro 30 giorni. Il Collegio ha evidenziato come tale sospensione non fosse lesiva né indebitamente dilatoria, ma motivata da una richiesta della stessa società e finalizzata al confronto sulle possibili alternative. Non trattandosi di sospensione imposta dalla pubblica amministrazione in violazione di legge, i giorni relativi andavano scomputati dal termine per la formazione del silenzio-assenso.

Sulla base di tali argomentazioni, la decisione ha escluso la formazione del silenzio-assenso, ritenendo pienamente efficace il successivo provvedimento negativo del Comune. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello del Comune di Capannori, riformato la sentenza di primo grado e respinto in toto il ricorso proposto da Inwit. Inwit è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio per entrambe le fasi, per complessivi 4.000 euro oltre accessori.