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Comune di Pecetto confermata la legittimità del diniego a INWIT per nuova stazione radio


Pubblicato il: 2/4/2026

L’avvocato Domenico Ielo ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT). Gli avvocati Antonella Lauria e Carlo Leone Giacomo Merani hanno rappresentato il Comune di Pecetto.

Il contenzioso nasce dal ricorso presentato da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) contro il Comune di Pecetto Torinese, relativo al diniego dell’autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base. Il procedimento, identificato con l’appello n. 94/2025, ha avuto come oggetto anche l’impugnazione di alcune norme regolamentari comunali sulle localizzazioni degli impianti radioelettrici.

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da INWIT il 25 ottobre 2022 per l’installazione di un nuovo impianto multioperatore in strada Braia, rigettata dal Comune con provvedimento del 26 gennaio 2023. Il diniego era fondato sulla non conformità della documentazione all’art. 6 del regolamento comunale vigente e all’art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del PRG. INWIT aveva contestato sia tali disposizioni, denunciate come illegittime in relazione alla normativa statale, sia il provvedimento amministrativo stesso.

In primo grado, il TAR Piemonte aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando una discrasia tra l’atto regolamentare impugnato e quello effettivamente oggetto delle censure: INWIT aveva chiesto l’annullamento dell’art. 5 del regolamento del 2022 ma documentato quello del 2006, non più vigente. Il TAR aveva inoltre ritenuto assorbito il motivo relativo all’art. 27 delle NTA, poiché il provvedimento impugnato era plurimotivato.

Nel giudizio d’appello, INWIT ha sostenuto l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità, invocando i principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva, e riproponendo anche il secondo motivo assorbito in primo grado. Il Consiglio di Stato ha respinto queste censure, indicando che la domanda presentava un’erronea individuazione dell’oggetto, essendo stato richiesto l’annullamento di un regolamento ormai abrogato o comunque estraneo alla disciplina della fattispecie. Ha inoltre rilevato che, anche trattandosi dell’art. 5 del regolamento vigente, tale articolo concerneva materie diverse dalle localizzazioni di impianti di telefonia mobile.

Sul piano giuridico, la sentenza sottolinea la necessità per il ricorrente di individuare chiaramente l’oggetto dell’impugnazione, a pena di inammissibilità, ribadendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito, il Consiglio di Stato ha escluso sia la sussistenza di un divieto generalizzato di installazione di impianti nelle zone cosiddette "neutre" sia l’illegittimità del regolamento comunale, evidenziando che la documentazione presentata da INWIT era carente rispetto alle prescrizioni urbanistiche e di localizzazione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 665/2026, ha rigettato l’appello di INWIT, confermando il precedente diniego e la declaratoria di inammissibilità del TAR Piemonte. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La pronuncia consolida il quadro regolatorio comunale e ribadisce l’onere di precisione e completezza nella formulazione dei ricorsi amministrativi, specie in materia urbanistica e di infrastrutture per le comunicazioni.