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Rinuncia di Assoprovider porta all'estinzione del giudizio sul regolamento AGCOM


Pubblicato il: 2/4/2026

Gli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito e Maria Sole Montagna hanno assistito Assoprovider. Gli avvocati Massimiliano Molino, Stefano Previti, Giuseppe Rossi e Vincenzo Colarocco hanno rappresentato FAPAV. Gli avvocati Paolo Clarizia, Bruno Ghirardi, Paola Pezzali e Stefano Previti hanno affiancato la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso in appello n. 3220/2024 presentato da Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti, contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), FAPAV, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Nazionale Professionisti Serie A. La vicenda trae origine dall’impugnazione di varie delibere AGCOM sul regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e sulle procedure attuative, con particolare riferimento alle modifiche apportate attraverso le delibere n. 490/18/CONS e n. 189/23/CONS. La sentenza di cui si discute è la n. 667/2026, pubblicata il 27 gennaio 2026.

L’originario ricorso di Assoprovider avanti al TAR Lazio verteva su molteplici doglianze relative all’illegittimità delle delibere AGCOM, in punto di violazione della normativa nazionale ed europea in materia di diritto d’autore, disciplina dei servizi della società dell’informazione, principio del contraddittorio, diritto di difesa, proporzionalità delle sanzioni, profili di notifica e trasparenza degli atti amministrativi. Assoprovider aveva richiesto anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la verifica della compatibilità comunitaria delle modifiche regolamentari.

Il TAR Lazio, con sentenza breve n. 1223/2024, aveva respinto il ricorso, confermando la legittimità delle scelte poste in essere dall’Autorità e delle relative procedure attuative avverso i provider. Assoprovider ha successivamente proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo errori in diritto e in fatto nella decisione di primo grado sotto numerosi profili, tra cui l’omessa pronuncia su alcune doglianze e sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Nel corso del procedimento di appello, tutte le controparti si sono costituite sollevando ulteriori eccezioni di inammissibilità e reiterando la richiesta di rigetto dell’impugnazione. Durante la trattazione, in data 22 dicembre 2025, Assoprovider ha formalizzato in giudizio rinuncia all’appello, notificando ritualmente tale atto a tutte le parti.

L’elemento giuridico determinante per la chiusura del contenzioso è stato costituito dalla rinuncia espressa da Assoprovider, riconosciuta come regolare e non opposita dalle altre parti costituite. Secondo il Collegio, ricorrono tutti i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c) del Codice del processo amministrativo.

La decisione del Consiglio di Stato ha dichiarato pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso proposto da Assoprovider. Le spese di lite tra tutte le parti sono state integralmente compensate, in ragione della non opposizione e della natura delle questioni affrontate nel processo. Dal provvedimento non discendono pertanto conseguenze economiche dirette per le parti; la regolamentazione impugnata resta in vigore. La sentenza sancisce la definitiva chiusura del contenzioso tra le parti in relazione alle delibere oggetto di causa.