Go Internet ottiene rinvio in Consiglio di Stato sulla giurisdizione dei contributi TLC
Pubblicato il: 2/4/2026
L’avvocato Andrea Valli ha assistito Go Internet S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sui ricorsi riuniti, iscritti ai numeri di ruolo generale 7904 e 8183 del 2025, aventi per oggetto la controversia tra Go Internet S.p.A., assistita dall’avvocato Andrea Valli, e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La questione ha riguardato la richiesta di rimborso di contributi versati per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento agli anni dal 2014 al 2019.
La vertenza trae origine dall’impugnazione, da parte di Go Internet S.p.A., della nota del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante richiesta di rimborso e riguardante l’applicazione del regime di contribuzione di cui all’art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Go Internet ha sostenuto la spettanza di un regime contributivo più favorevole ai sensi della legge 115/2015, invocando la restituzione di oltre 26.000 euro per il 2014 e circa 247.000 euro per il quinquennio successivo, somme corrisposte a titolo di diritti amministrativi e contributi annui.
La causa è stata inizialmente definita dal TAR Lazio (sentenza n. 16164/2025), che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice tributario, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali relativi a diverse tipologie di contributi. Avverso tale decisione sia Go Internet sia il Ministero hanno proposto appello, chiedendo il riconoscimento della giurisdizione amministrativa.
Elemento dirimente per la risoluzione del contenzioso è stato l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione in tema di natura non tributaria dei contributi richiesti alle società che operano nelle comunicazioni elettroniche. Secondo le ultime decisioni, citate dalla Sezione Sesta, i contributi in questione non presentano i caratteri dell’obbligazione tributaria, essendo invece il corrispettivo sinallagmatico di una prestazione (concessione di autorizzazioni o diritti d’uso). Ne consegue la competenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. m) c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto entrambi gli appelli, annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio della causa in primo grado davanti al TAR Lazio. Viene così sancita la possibilità per Go Internet di proseguire il giudizio davanti al giudice amministrativo e di vedere riconosciuta, in quella sede, la propria pretesa restitutoria. Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione, sono state compensate tra le parti.

