L’Antitrust confermata contro Poste Italiane sull’abuso di posizione dominante
Pubblicato il: 2/6/2026
Gli avvocati Andrea Sandulli, Andrea Zoppini, Damiano Lipani e Giorgio Vercillo hanno assistito Poste Italiane S.p.A.; l’avvocato Domenico Ielo ha rappresentato Fulmine Group S.r.l. e Consorzio di Tutela A.RE.L.; l’avvocato Massimo Giordano ha affiancato Assopostale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 725/2026 (rg. 9288/2023) pubblicata il 28 gennaio 2026, si è pronunciato sul ricorso avanzato da Poste Italiane S.p.A. contro la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, nel 2017, aveva accertato l’abuso di posizione dominante di Poste Italiane nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria, imponendo una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 23 milioni di euro. Si sono costituite in giudizio anche Fulmine Group S.r.l., Consorzio di Tutela A.RE.L. e Assopostale.
La vicenda trae origine dal provvedimento AGCM n. 26900 del 13 dicembre 2017, che aveva contestato a Poste Italiane condotte atte a ostacolare la concorrenza: in particolare, l’offerta di servizi di recapito con tracciatura a condizioni tecnicamente ed economicamente non replicabili dai concorrenti e l’applicazione di sconti e altre condizioni esclusive o fidelizzanti. Tali comportamenti, secondo l’Autorità, si sarebbero tradotti in un abuso di posizione dominante volto a escludere i concorrenti, in particolare nei confronti di altri operatori postali attivi sul mercato nazionale, anche tramite il cosiddetto “Piano Bulk”, mirato a recuperare i volumi di spedizioni dei principali clienti business.
Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 13477 del 30 agosto 2023, aveva già rigettato il ricorso di Poste Italiane, confermando la fondatezza del provvedimento sanzionatorio. Poste Italiane ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato lamentando, tra l’altro, l’erronea definizione del mercato rilevante, la sottovalutazione del fenomeno della “e-substitution” (progressiva sostituzione delle comunicazioni cartacee con quelle elettroniche), la mancanza di una valutazione approfondita sulle presunte pratiche anticoncorrenziali e un’errata determinazione e quantificazione della sanzione.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito dettagliatamente la sequenza degli eventi e il quadro regolatorio, rilevando che la posizione di fortissimo vantaggio di Poste, specie nelle zone extraurbane, si basa su elementi strutturali e regolatori non accessibili ai concorrenti, come la rete capillare e i contributi pubblici per il servizio universale. La sentenza ha ritenuto che il fenomeno della “e-substitution”, pur influenzando il volume globale del mercato, non incide sulla natura anticoncorrenziale delle condotte poste in essere, né sulla posizione dominante effettiva di Poste Italiane.
Sotto il profilo giuridico, il Consiglio di Stato ha evidenziato che le pratiche di margin squeeze – ovvero la compressione dei margini attraverso condizioni non replicabili ai concorrenti – si configurano quale abuso ex art. 102 TFUE, specie in presenza di una posizione dominante di fatto e di diritto. È stata ritenuta altresì infondata la tesi difensiva dell’esimente di cui all’art. 106, par. 2, TFUE (servizi di interesse economico generale), con la conseguente irrilevanza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.
La decisione finale ha integralmente respinto l’appello di Poste Italiane, confermando sia l’accertamento dell’abuso di posizione dominante operato dall’AGCM sia la sanzione amministrativa di 23.126.057 euro. Le conseguenze della pronuncia sono sia di natura pecuniaria, con la conferma dell’onere sanzionatorio a carico dell’incumbent postale, sia di natura regolatoria, riaffermando il divieto di pratiche escludenti nella gestione di reti essenziali di pubblico interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità del contenzioso.

