Eureka ottiene l’aggiudicazione dei servizi cimiteriali a Moncalieri
Pubblicato il: 2/10/2026
L’avvocato Simone Uliana ha assistito Eureka S.r.l.; l’avvocato Marcello Russo ha rappresentato Sant’Elena Service Group S.r.l.; l’avvocato Salvatore Mirabile ha affiancato il Comune di Moncalieri.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 795/2026 pubblicata il 29 gennaio 2026 (RG 2815/2025 e 2821/2025), si è pronunciato sull’appello tra Eureka S.r.l., il Comune di Moncalieri e Sant’Elena Service Group S.r.l., riguardante l’affidamento dei servizi necroscopici, di vigilanza e manutenzione dei cimiteri di Moncalieri e Revigliasco. La vicenda trae origine dalla procedura a evidenza pubblica, bandita il 22 febbraio 2024 (CIG B14643C150), per un importo di oltre 3,4 milioni di euro.
La gara prevedeva, tra i criteri premiali, l’esecuzione di lavori gratuiti (realizzazione sala del commiato, area stoccaggio rifiuti e area meditazione) con attribuzione di punteggio tecnico fino a 30 punti. Sant’Elena Service Group S.r.l. era risultata aggiudicataria, precedendo Eureka S.r.l. per soli 2,8 punti e avendo dichiarato di eseguire in proprio i lavori di miglioria quantificati in €237.000. Eureka, seconda classificata, ha presentato ricorso al TAR Piemonte lamentando che Sant’Elena non disponesse dei requisiti tecnici per eseguire detti lavori, né avesse ricorso a istituti quali avvalimento o subappalto necessario; inoltre, contestava la mancata verifica della congruità del costo della manodopera e l’assenza del giudizio di anomalia dell’offerta.
Il TAR aveva accolto la domanda di Eureka, annullando però l’intera procedura – motivando che la lex specialis aveva illecitamente mutato l’oggetto dell’appalto in uno misto lavori-servizi senza prevedere specifici requisiti per i lavori offerti dai concorrenti. Sia Eureka che Sant’Elena hanno interposto appello contro tale sentenza: la prima chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore anziché l’annullamento integrale; la seconda contestando la riconduzione a contratto "misto" e il vizio di ultra petizione.
Il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, ha valutato la distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione nei contratti pubblici, evidenziando che, quando le offerte prevedano lavori propri di appalti misti, questi devono essere valutati alla stregua dei requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici (SOA o requisiti di cui all’art. 28 Allegato II.12 d.lgs. 36/2023) e dichiarati già in fase di offerta/dichiarazione. La mancanza di requisiti qualificativi impone l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio premiale. Il soccorso istruttorio non è esperibile per rimediarvi se non vi sia stata almeno una dichiarazione di possesso. Sant’Elena, non avendo né dichiarato né documentato la qualificazione né ricorso all’avvalimento o subappalto qualificatorio, doveva essere esclusa o le andava comunque azzerato il punteggio premiale.
Il Consiglio di Stato ha così accolto l’appello di Eureka, respingendo quello di Sant’Elena, riformando la decisione di primo grado: il provvedimento di aggiudicazione a favore di Sant’Elena è stato annullato, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Eureka, dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con Sant’Elena, con subentro di Eureka per la durata prevista dalla lex specialis decorrente dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

