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Comune di Livigno confermata la legittimità delle opere olimpiche per Milano-Cortina 2026


Pubblicato il: 2/11/2026

Gli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria hanno assistito SITAS S.p.A. e i soggetti ricorrenti. L’avvocato Lorenzo Spallino ha rappresentato il Comune di Livigno. L’avvocato Piera Pujatti ha assistito la Regione Lombardia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 811/2026, si è pronunciato sul ricorso n. 2497/2025 presentato da SITAS S.p.A. e da alcuni proprietari dei terreni coinvolti nei lavori per lo snow park di Livigno, inserito nell’ambito delle opere olimpiche per Milano-Cortina 2026. Il giudizio ha visto come contrapposte SITAS S.p.A. e i proprietari da un lato e il Comune di Livigno, Regione Lombardia, e gli altri enti pubblici coinvolti dall’altro. L’appello verteva sulla richiesta di riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 1891/2025, che aveva respinto il precedente ricorso degli stessi appellanti.

Il contenzioso riguarda la legittimità degli atti di approvazione e delle procedure espropriative relative al progetto dello snow park di Livigno. Gli atti impugnati comprendevano, tra gli altri, il decreto della Direzione generale ambiente e clima della Regione Lombardia (che aveva escluso l’opera dalla procedura di VIA), il DPCM 8 settembre 2023 di approvazione del piano delle opere olimpiche, il progetto definitivo, i decreti di occupazione ed esproprio e i vari provvedimenti autorizzativi. Gli appellanti lamentavano la mancata considerazione delle osservazioni presentate, la scelta localizzativa dell’opera e le procedure di valutazione ambientale.

A fondamento del ricorso, SITAS S.p.A. e i proprietari avevano sostenuto la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale, con particolare riferimento alla tempistica di adozione degli atti, ritenuta tale da non permettere un effettivo contraddittorio. Inoltre, contestavano la scelta della localizzazione dello snow park, ritenendola non necessaria e foriera di maggior impatto ambientale rispetto all’adattamento di impianti già esistenti, e sollevavano questioni circa l’esclusione dell’opera dalla procedura di screening VIA. Da ultimo, veniva contestata la regolarità della procedura di occupazione d’urgenza per la realizzazione dei lavori.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso originario e i relativi motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. In particolare, aveva ritenuto: insussistente la lesione dei diritti partecipativi nelle procedure di approvazione e di esproprio; inammissibili e comunque tardive le doglianze sulla scelta di realizzare un nuovo impianto; infondate le censure sulla non sottoposizione a VIA e sulla procedura frazionata; infondate le censure sulla procedura di occupazione urgente dei terreni. Di contro, il Consiglio di Stato è stato chiamato a valutare la persistenza di queste doglianze alla luce dell’appello.

Il Consiglio di Stato ha posto in evidenza alcuni principi di diritto, che si sono rivelati centrali per la soluzione della controversia. Da un lato, ha riconosciuto la necessità di una comunicazione personale ai proprietari nelle procedure espropriative, ma ha escluso che il vizio procedurale potesse condizionare in concreto la decisione finale, trattandosi di atto vincolato già sancito da DPCM governativi e necessari per lo svolgimento delle Olimpiadi. Quanto alla scelta localizzativa, la decisione risultava puntualmente identificata e non più contestabile, e le questioni tecniche e di merito sollevate dagli appellanti risultavano, inoltre, infondate o inapplicabili. Sulle procedure ambientali, il Collegio ha ribadito la correttezza della soglia applicata ed escluso la necessità di un’ulteriore valutazione di assoggettabilità a VIA. In merito alla contestazione relativa alla notifica del decreto di occupazione d’urgenza, è stato evidenziato come eventuali vizi avrebbero dovuto essere formalmente opposti in sede di immissione nel possesso, cosa non avvenuta.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di SITAS S.p.A. e dei proprietari, confermando integralmente la decisione del TAR Lazio e la legittimità della procedura posta in essere dal Comune di Livigno e dagli enti coinvolti nell’approvazione e realizzazione delle opere olimpiche. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità e delle peculiarità del caso. La sentenza comporta la definitiva conferma degli interventi previsti per lo snow park di Livigno, con la conseguente legittimità delle procedure espropriative e autorizzative adottate a livello locale e nazionale per la realizzazione delle infrastrutture richieste dall’evento olimpico.